Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
nei confronti dei loro partner commerciali. Il rispetto va verificato costantemente. Maggiore è il rischio di violazione dei diritti umani o di danni ambientali, tanto più è importante garantire il rispetto del codice di condotta.
Se, ad esempio, sussiste un rischio elevato di lavoro minorile o di inquinamento delle acque presso i partner commerciali, non è sufficiente riprendere il codice di condotta nei propri contratti o allegarvelo. Generalmente le imprese devono raccogliere informazioni, tenere corsi di formazione ed effettuare controlli (in loco) e prevedere sanzioni contrattuali oppure, quale ultima radio, valutare se interrompere la relazione d’affari.
Capoverso 4
Secondo il capoverso 4 le imprese possono chiedere ai partner commerciali con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno solo le informazioni non ottenibili in altro modo102.
Questa disposizione contiene una facilitazione per le imprese con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno, tra cui anche tutte le PMI svizzere che sono partner commerciali di imprese soggette agli obblighi di diligenza e devono valutare in maniera approfondita i rischi secondo la lettera b. Le imprese soggette agli obblighi di diligenza spesso incaricano i partner commerciali (più piccoli) dei loro obblighi e gli chiedono informazioni dettagliate, il che può comportare un notevole onere amministrativo e finanziario. Con questa norma s’intende evitare un onere eccessivo per le PMI e i partner commerciali nella catena di attività che contano meno di 5000 collaboratori o posti di lavoro a tempo pieno.
Solo in casi eccezionali le imprese soggette agli obblighi di diligenza possono chiedere ulteriori informazioni, in particolare quando non sono ottenibili in altro modo, ad esempio perché ne dispone solo impresa interessata. A tal fine le imprese utilizzano le fonti di dati e informazioni disponibili (p. es. di processi aziendali interni, indagini proprie, meccanismi di segnalazione e procedure di ricorso, studi esterni o rapporti delle ONG).
Capoverso 5
Con questo obbligo di informazione delle imprese controllate e dei partner commerciali nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza, i loro obblighi dovrebbero poter essere adempiuti. Occorre fornire informazioni, ad esempio, sulle condizioni di lavoro, sulle norme di sicurezza o ambientali oppure sulla struttura della propria catena di approvvigionamento. Tali informazioni sono reperibili da certificati, rapporti interni d’ispezione o ricorsi interni. Le imprese interessate possono stipulare un accordo di riservatezza concernente le informazioni da fornire.
102 Una disposizione analoga è disciplinata all’art. 8 cpv. 2 lett. a CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus.