Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Il limite è dato dai segreti di fabbricazione e d’affari che riguarda ad esempio le procedure tecniche di fabbricazione, l’elenco dei clienti, i rapporti con i fornitori, i dati finanziari interni (prezzi di acquisto, calcoli dei prezzi ecc.) o i lanci di prodotto previsti.

Capoverso 6

Secondo il capoverso 6, il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza. A tal fine tiene conto di pertinenti standard internazionali riconosciuti, come le linee guida dell’OCSE del 2023 per le imprese multinazionali103, la guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile104 e le pertinenti direttive dell’UE (CSRD, CSDDD).

Articolo 7: Documentazione e relazione sull’adempimento degli obblighi di dili-

genza105

L’articolo 7 disciplina la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza, incluse le relative deroghe, la verifica esterna e le modalità (approvazione, lingua, pubblicazione, conservazione ecc.).

Capoverso 1

Le imprese soggette agli obblighi di diligenza devono documentare sistematicamente l’adempimento dei loro obblighi di diligenza all’interno dell’impresa, ad esempio tramite analisi scritte dei rischi o verifiche dei fornitori. La documentazione deve essere strutturata in modo che in particolare l’autorità di sorveglianza possa risalire in qualsiasi momento all’adempimento degli obblighi.

Capoverso 2

L’organo superiore di direzione o di amministrazione è tenuto a presentare la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza; nel caso della SA il consiglio d’amministrazione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 1 CO) e nel caso della Sagl i gerenti (art. 810 CO). La relazione deve essere presentata ogni anno dopo la fine dell’esercizio, perché è possibile rendere conto soltanto a posteriori.

Capoverso 3

La relazione è redatta in una lingua nazionale (italiano, francese, tedesco o romancio106) o in inglese.

103 www.oecd.org > Publications > Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa.

104 www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.

105 Art. 16 CSDDD

106 Art. 4 Cost..