Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 4:
Secondo il primo periodo, le imprese soggette agli obblighi di diligenza e di presentare una relazione la fanno verificare secondo le disposizioni dell’articolo 13.
Secondo la CSDDD, non è prevista una simile verifica esterna della «comunicazione» sugli obblighi di diligenza107, tuttavia pare comunque opportuna. Il campo di applicazione degli obblighi di diligenza e trasparenza (art. 4 segg.) e quello dell’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 9 segg.) non coincidono completamente, anche se solo poche imprese sottostanno a entrambe le regolamentazioni. Pertanto è necessario prevedere un obbligo di presentare una relazione per le imprese soggette agli obblighi di diligenza. Al contrario però tutte le imprese che devono presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile e al contempo adempiere agli obblighi di diligenza, sono esentate dall’obbligo di documentazione e relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza (cfr. cpv. 8), analogamente a quanto previsto nell’UE108.
La relazione è verificata secondo le disposizioni dell’articolo 13 previste per la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile (verifica da parte di un’impresa di revisione, verifica con grado di sicurezza sufficiente ecc.). Si può quindi fare riferimento ai commenti a tale disposizione.
Conformemente al secondo periodo, l’autorità di sorveglianza può, in deroga all’articolo 13 capoverso 2, chiedere che la relazione sia verificata con grado di sicurezza sufficiente. L’autorità di sorveglianza che incarica terzi ha questa possibilità, perché altrimenti dovrebbe effettuare la verifica autonomamente o incaricare un ufficio di revisione.
La normativa concernente l’obbligo di verifica provvede alla parità di trattamento delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e quelle che devono presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Riduce notevolmente l’onere di verifica e i costi dell’autorità di sorveglianza.
Capoverso 5
Secondo la lettera a, l’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il termine coincide con la data dell’assemblea generale annuale ordinaria109.
107 Art. 16 CSDDD
108 Art. 16 cpv. 2 CSDDD
109 Art. 699 cpv. 2 CO.