Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Secondo la lettera b la relazione deve essere accessibile al pubblico per dieci anni almeno, ad esempio sul sito web dell’impresa.

Capoverso 6

Secondo il capoverso 6 le imprese trasmettono la relazione per via elettronica all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione. L’autorità di sorveglianza non conosce il momento della pubblicazione, pertanto la relazione deve esserle trasmessa separatamente. L’autorità di sorveglianza non deve essere tenuta a cercare le relazioni.

Capoverso 7

Per quanto riguarda la conservazione si rimanda alla disposizione consolidata di cui all’articolo 958f CO; decade il concetto di «tenuta» perché le relazioni, a differenza dei libri di commercio, non devono essere tenute (cfr. art. 964c cpv. 3 CO, art. 964h CO, art. 964l CO).

Come la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, anche la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza deve essere conservata per dieci anni su supporto cartaceo e munita di firma (art. 958f cpv. 2 CO). Occorre inoltre applicare l’ordinanza del 24 aprile 2002110 sui libri di commercio (Olc).

Capoverso 8

La disposizione derogatoria di cui al capoverso 8 si basa sul diritto dell’UE111. Le imprese a cui si applicano le disposizioni relative alla relazione sullo sviluppo sostenibile e alla relazione di cui al capitolo 2 sezione 2 della presente legge sono esentate dall’obbligo di presentare una relazione secondo i capoversi 2-7. In questo modo si evitano doppioni.

Articolo 8: Obbligo di annunciarsi e di collaborare

Capoverso 1

Il capoverso 1 contiene un obbligo di annunciarsi. Le imprese sono tenute a verificare il loro assoggettamento agli obblighi di cui all’articolo 4 e seguenti o il loro rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza (art. 5). Se del caso, le imprese si annunciano (obbligo di segnalazione) in tempo utile all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori e di sostenibilità (autorità di sorveglianza).

110 RS 221.431

111 Art. 16 par. 2 CSDDD.