Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
L’autorità deve sapere quali imprese sono soggette agli obblighi di diligenza, in modo da monitorarle costantemente e sistematicamente. Con l’obbligo di segnalazione, l’autorità di sorveglianza ottiene una visione d’insieme sulle imprese interessate. Ciò permette anche di chiarire questioni di assoggettamento.
Se un’impresa che è tenuta a farlo omette di annunciarsi o viola l’obbligo di segnalazione, l’autorità di sorveglianza adotta le misure adeguate (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a).
Per quanto riguarda l’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 9 segg.) non vige un obbligo di segnalazione perché l’autorità di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità non monitora l’adempimento degli obblighi per le imprese interessate di presentare una relazione, ma solo gli auditor di sostenibilità (art. 6a AP- LSR). Inoltre vige l’obbligo di informazione e di notificazione conformemente alla legge del 16 dicembre 2005112 sui revisori (art. 15a cpv. 1 lett. d LSR).
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di collaborare dell’impresa nei confronti dell’autorità di sorveglianza e dei terzi cui essa fa capo (art. 23 cpv. 3). Le imprese soggette all’obbligo di collaborare devono fornire all’autorità di sorveglianza «informazioni», come ad esempio documenti cartacei o elettronici della corrispondenza (e-mail, lettere), verbali, direttive interne, relazioni di verifica, indicatori (p. es. salario o dati ambientali), contratti, codici di condotta, registrazioni tecniche, foto o video, ma anche risposte orali di organizzazioni o collaboratori. Tali informazioni, adeguate, rilevanti e utili, servono all’autorità di sorveglianza per adempiere ai suoi obblighi (cfr. art. 21 e 23). Vige quindi il principio della proporzionalità. Le informazioni possono riguardare la struttura dell’impresa (filiali), la struttura della catena di approvvigionamento, zone geografiche a rischio, ma anche relazioni di verifica, relazioni sulla gestione, sistemi di sorveglianza, sistemi di gestione dei rischi, certificati, casi di segnalazione, relazioni sullo sviluppo sostenibile, piani di prevenzione, piani di misure correttive ecc.
Di regola, le imprese soggette agli obblighi di diligenza sono persone giuridiche che agiscono attraverso i loro organi (esecutivi) (art. 55 CC), nel caso della SA attraverso il consiglio d’amministrazione. Conformemente alla dottrina, applicabile per analogia, relativa alla legislazione sulla vigilanza sui mercati finanziari, questi obblighi non consistono in obblighi personali dei membri degli organi; i quali però possono essere obbligati a cooperare o a testimoniare ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968113 sulla procedura amministrativa (PA) così come (gli altri) collaboratori dell’impresa114. La fornitura di informazioni e la produzione di documenti avvengono su richie-
112 RS 221.302
113 RS 172.021; cfr. art. 14 segg. e 17 PA.
114 Cfr. BSK FINMAG-TRUFFER, art. 29 n. 8.