Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

e adeguate alla versione allora in vigore della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013), secondo la modifica della CSRD. Queste norme sono state riprese nel controprogetto indiretto, tenendo in parte conto dei risultati della consultazione121. Alcune disposizioni sono state collocate in un articolo separato (cfr. art. 12 «Norme»). Le disposizioni sono state pure adeguate alla CSRD secondo la versione della direttiva Omnibus dell’UE, in particolare per quanto riguarda i valori soglia, che sono stati aumentati in conformità con il diritto dell’UE. In questo modo molte meno imprese rientrano nel campo di applicazione, in particolare anche rispetto al diritto svizzero vigente (cfr. art. 964a segg. CO), il che consente di sgravare considerevolmente le imprese.

Capoverso 1:

Il campo di applicazione è stato adeguato alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013) o alla CSRD, secondo la versione della direttiva Omnibus. Si fa inoltre riferimento al concetto di impresa di cui all’articolo 2.

Sono interessate le imprese svizzere secondo l’articolo 2 capoverso 1, che devono presentare una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, contano per due esercizi consecutivi (i) più di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e realizzano (ii) una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi a livello mondiale.

Per stabilire i mille posti di lavoro a tempo pieno in media annua non è determinante il numero di persone impiegate, bensì il grado di occupazione di tutte le persone fisiche (FTE) che hanno un contratto di lavoro o di mandato con l’impresa. È necessario soltanto un rapporto contrattuale; il luogo di lavoro e la posizione rivestita non hanno importanza.122

In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vigente la cifra d’affari corrisponde all’importo netto dei ricavi o al fatturato netto da forniture e prestazioni dell’impresa e deve figurare separatamente nel conto economico (secondo l’art. 959b cpv. 2

n. 1 e cpv. 3 n. 1 CO123).

A differenza del diritto vigente (art. 964a cpv. 1 n. 3 lett. a CO), decade il valore soglia della somma di bilancio (da una parte, totale degli elementi patrimoniali o attivi, dall’altra, totale dei fondi di finanziamento o passivi di un’impresa alla data di chiusura del bilancio124).

sui risultati.

122 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 21 con ulteriori indicazioni.

123 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 18.

124 Cfr. art. 959 cpv. 1, secondo periodo CO.