Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 2
Il capoverso 2 contiene una cosiddetta regolamentazione per Stati terzi (cfr. anche art. 4 cpv. 2 e 4 per gli obblighi di diligenza). Si applica alle imprese svizzere controllate da un’impresa con sede all’estero o alle succursali svizzere di un’impresa con sede all’estero. Esse sono tenute a presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, negli ultimi due esercizi hanno realizzato una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi nel mercato svizzero.
Capoverso 3
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del capoverso 2 e che quindi sono tenute a presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile devono nominare un mandatario in Svizzera e autorizzarlo a collaborare con l’autorità di sorveglianza, analogamente alle imprese soggette alla regolamentazione per Stati terzi concernente gli obblighi di diligenza. Si fa riferimento ai commenti all’articolo 4 capoverso 4.
Articolo 10: Esenzione dall’obbligo di presentare una relazione
Capoverso 1:
Il capoverso 1 contiene una disposizione derogatoria per le imprese svizzere concernente la presentazione di una relazione sullo sviluppo sostenibile (secondo l’art. 9) e disciplina i requisiti.
Lettera a: Esenzione delle imprese che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente
Sono esentate dall’obbligo le imprese che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente ad esempio sulla base del diritto di un Paese membro dell’UE che attua le prescrizioni della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013), secondo la modifica della CSRD o secondo la versione della direttiva Omnibus.
Tali imprese sono esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di presentare una relazione secondo gli articoli 11-13 perché adempiono già tali obblighi in virtù del diritto estero. Queste sottostanno però all’articolo 14 (lingua, formato e pubblicazione) e al controllo da parte dell’autorità di sorveglianza.
Lettera b: Esenzione delle imprese che sono controllate da un’altra impresa
Un’altra deroga è prevista per le imprese che sono controllate da un’altra impresa, se l’impresa controllata o la società madre rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 capoverso 1 o 2. In tal modo s’intendono evitare doppioni della rendicontazione in seno al gruppo. La normativa corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 1 CO. In tali casi spetta alla società madre presentare la relazione per l’intero gruppo ed è necessario un controllo conformemente all’articolo 963 capoverso 2 CO. Affinché sussista un gruppo o un controllo non serve un dominio effettivo da parte della società