Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

veste di basi decisionali o valutative nei procedimenti secondo le lettere a-c. La disposizione mira a impedire un’elusione della deroga alla consegna dei documenti. Non tange i diritti delle parti e procedurali.

Articolo 25: Piattaforma elettronica

Questa disposizione, secondo cui il Consiglio federale può prevedere in un’ordinanza l’obbligo di utilizzare una piattaforma elettronica per la trasmissione delle relazioni all’autorità di sorveglianza (cfr. art. 5 cpv. 3, art. 7 cpv. 6 e art. 10 capoverso 2), mira a permettere alle imprese di digitalizzare e standardizzare la trasmissione delle relazioni nonché a migliorare la comparabilità e l’interpretabilità.

Articolo 26: Utilizzo di informazioni risultanti dalla sorveglianza sui revisori

Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può utilizzare informazioni risultanti dalla sorveglianza sulle imprese di revisione e gli auditor di sostenibilità secondo la legge sui revisori anche per la sorveglianza secondo la presente legge, se sono necessarie all’adempimento dei suoi compiti.

La disposizione mira ad aumentare l’efficienza della sorveglianza, evitare doppioni e garantire valutazioni uniformi nei due settori della sorveglianza (revisori/imprese di revisione e grandi imprese soggette all’obbligo di diligenza e a quello di presentare una relazione). L’utilizzo delle informazioni e delle conoscenze sottostà al principio della proporzionalità, il che significa che è ammissibile se l’autorità di sorveglianza le necessita per l’adempimento dei suoi compiti.

Articolo 27: Cooperazione con autorità nazionali

Capoverso 1

Rientrano nel campo d’applicazione della disposizione tutte le autorità federali, cantonali e comunali. La cooperazione significa che queste autorità devono trasmettere all’autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti necessari, inclusi in particolare i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 37 capoverso 1.

La cooperazione non esige una richiesta esplicita all’autorità di sorveglianza. Le informazioni devono tuttavia avere un nesso causale con l’adempimento dei compiti dell’autorità (ad es. indicazioni sulla cifra d’affari o sul numero di impiegati allo scopo di chiarire il raggiungimento di valori soglia, relazioni di altre autorità sul lavoro minorile o dati sui flussi d’importazione ed esportazione).

Capoverso 2

Se viene a conoscenza di violazioni perseguibili degli obblighi di cui nella presente legge, l’autorità di sorveglianza ne deve informare le competenti autorità di perseguimento penale. Si tratta in particolare delle fattispecie di cui all’articolo 42 (violazione degli obblighi di riferire). La disposizione riprende il vigente articolo 325terCP in forma leggermente modificata (la violazione dell’obbligo di documentare non è più punibile).