Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
effettuare atti di verifica (in supplenza) all’estero. In presenza di un’autorizzazione in un trattato internazionale o dell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza estera, l’autorità di sorveglianza svizzera può eseguire gli atti di verifica all’estero autonomamente o mediante accesso remoto dalla Svizzera o farli eseguire dai terzi da essa incaricati. Trattandosi di una disposizione potestativa, l’autorità di sorveglianza svizzera dispone di una discrezione decisionale. La presentazione di una domanda all’autorità di sorveglianza estera è necessaria solo in assenza di una pertinente disposizione in un trattato internazionale247.
Gli atti di verifica comprendono ad esempio il condurre interviste, il visionare documenti, l’effettuare sopralluoghi o prelevare prove. Sono tuttavia ammissibili unicamente gli atti necessari ad eseguire la presente legge.
Capoverso 2
Questa disposizione disciplina l’esecuzione di controlli in loco in supplenza su richiesta di un’autorità estera preposta alla sorveglianza nel settore della gestione sostenibile delle imprese. A tal scopo lo Stato richiedente deve garantire la reciprocità. È inoltre applicabile per analogia l’articolo 28 capoversi 2 e 3. Secondo la dottrina è sufficiente che l’autorità di sorveglianza sui revisori estera conceda effettivamente controlli in loco a determinate condizioni nel singolo caso e a propria discrezione248.
L’articolo 28 capoversi 2 e 3 corrisponde alle condizioni per la concessione dell’assistenza amministrativa classica. Si può pertanto rinviare ai relativi commenti.
L’autorità di sorveglianza deve attenersi alle disposizioni della PA, per cui deve emanare una decisione se l’impresa in questione le nega l’accesso ai locali degli uffici o a informazioni (rispondere a domande, permettere la visione di documenti, ecc.)249.
Capoverso 3
Questa disposizione disciplina i controlli eseguiti in loco o mediante accesso remoto eseguiti autonomamente da un’autorità di sorveglianza estera nel settore della gestione sostenibile delle imprese, con o senza accompagnamento dell’autorità di sorveglianza svizzera ed eventualmente con l’adozione di misure secondo il capoverso 4. Gli atti di verifica sono retti dal diritto estero250. Questi controlli eseguiti in loco o mediante accesso remoto esigono un’autorizzazione in un trattato internazionale o l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza svizzera. Lo Stato estero deve inoltre concedere la reciprocità e l’articolo 28 capoversi 2 e 3 è fatto salvo.
247 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, Art. 27 RAG N 18.
248 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, Art. 27 RAG N 39.
249 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, Art. 27 RAG N 48.
250 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, Art. 27 RAG N 51.