Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Se altre fattispecie penali, come i reati connessi ai documenti239, sono rilevanti ad esempio in relazione con la violazione punibile degli obblighi di rendicontazione, l’autorità di sorveglianza può denunciare pure questi e il pubblico ministero può estendere l’istruzione240
Articolo 28: Collaborazione con autorità estere
La collaborazione autorità estere e l’assistenza amministrativa esigono una base legale, dato che altrimenti le autorità e i loro membri violerebbero il segreto d’ufficio241. Con la presente disposizione viene creata questa base legale.
L’assistenza amministrativa internazionale è definita come la collaborazione transfrontaliera tra autorità (di sorveglianza) nazionali volta in prima linea allo scambio di informazioni242. Con autorità estere s’intendono in particolare autorità di sorveglianza estere competenti nel settore degli obblighi di diligenza in relazione ai diritti umani e all’ambiente.
Capoverso 1
Secondo questa disposizione, «ai fini dell’esecuzione della presente legge» l’autorità di sorveglianza può chiedere informazioni ad autorità estere. Le informazioni possono comprendere comunicazioni orali e scritte e documenti. Si è in presenza di un’autorità (estera) se è dotata di compiti sovrani, a prescindere dal quadro giuridico243. L’autorità estera richiesta deve disporre di competenze legali di sorveglianza delle imprese in relazione agli obblighi di diligenza, attribuitele in virtù della Direttiva (UE) 2024/1760244 attuata negli Stati membri, laddove tali competenze non devono essere identiche a quelle dell’autorità di sorveglianza svizzera (l’autorità estera potrebbe ad esempio avere competenze supplementari). Con l’espressione «esecuzione della presente legge» s’intende l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 (ad es. la mancata esecuzione di analisi del rischio, implementazione della procedura di ricorso, l’omissione di adottare misure preventive o correttive, violazione degli obblighi di rendicontazione, ecc.).
Capoverso 2
239 Art. 110 cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 251 segg. CP
240 Art. 311 cpv. 2 CP
241 Art. 320 CP
242 Cfr. BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 25, con ulteriori rimandi
243 Cfr. BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 47.
244 Art. 24 segg. CSDDD