Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse pubblico secondo la lettera a e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo la lettera b.

Capoverso 3

Questa disposizione esclude l’inoltro di informazioni da parte dell’autorità di sorveglianza estera ad autorità di perseguimento penale (estere) o ad autorità od organi abilitati a infliggere sanzioni di diritto amministrativo se il genere del reato escluderebbe l’assistenza giudiziaria in materia penale. In questo caso l’autorità di sorveglianza deve negare l’autorizzazione all’inoltro.

L’autorità di sorveglianza svizzera decide d’intesa con l’UFG, il che significa che entrambi devono acconsentire alla trasmissione di informazioni alle autorità di perseguimento penale o amministrative (estere) abilitate a infliggere sanzioni di diritto amministrativo246.

Capoverso 4

Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere. La precisazione «entro i limiti del capoverso 2» garantisce che per concludere trattati internazionali il Consiglio federale deve considerare in particolare il principio della specialità e quello della confidenzialità (segreto d’ufficio/professionale).

Articolo 29: Atti di verifica transfrontaliera

La disposizione si orienta all’articolo 27 LSR e disciplina gli atti ufficiali di verifica transfrontaliera e i controlli in loco eseguiti dall’autorità di sorveglianza svizzera all’estero (cpv. 1) e quelli eseguiti da autorità di sorveglianza estere in Svizzera (cpv. 2-5). Il capoverso 1 consente all’autorità di sorveglianza svizzera di richiedere ad autorità di sorveglianza estere di eseguire atti di sorveglianza sul loro territorio o di eseguirle autonomamente con la pertinente autorizzazione, diversamente da quanto prevede l’assistenza amministrativa. I capoversi 1 e 2 consentono l’accesso remoto dell’autorità di sorveglianza svizzera (o di esperti coinvolti) dalla Svizzera e l’accesso remoto di autorità di sorveglianza estere in Svizzera presso imprese svizzere; ciò vale tuttavia soltanto se un trattato internazionale lo autorizza o con l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza svizzera o estera. L’accesso remoto permette di ridurre i viaggi delle autorità e quindi le spese.

Capoverso 1

La disposizione disciplina i controlli in loco eseguiti all’estero dall’autorità di sorveglianza svizzera o dai terzi da essa incaricati. Quest’ultima può chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza nel settore della gestione sostenibile delle imprese di

246 BSK Revisionsrecht-MALACRIDA/SPILLMANN, Art. 26 RAG N 53.