Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

La presente disposizione contiene le condizioni – applicabili cumulativamente – che devono essere soddisfatte affinché l’autorità di sorveglianza svizzera possa trasmettere ad autorità estere informazioni non accessibili al pubblico. Tali condizioni sono (i) il cosiddetto principio della specialità (lett. a), (ii) il principio della confidenzialità (lett. b) e (iii) il principio «lunga mano» (lett. c, cpv. 3).

Le autorità estere possono procurarsi direttamente le informazioni accessibili al pubblico.

Lettera a

Secondo questa disposizione, le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per eseguire la presente legge e adempiere agli obblighi legali di diligenza in relazione ai diritti umani e all’ambiente o essere trasmesse a scopi pubblici ad altre «autorità estere» (principio della specialità). Le espressioni «esecuzione della presente legge» e «verificare l’adempimento degli obblighi legali di diligenza in relazione ai diritti umani e all’ambiente» vanno interpretate in senso esteso. Vige tuttavia il principio della proporzionalità, per cui le informazioni richieste devono essere adeguate e necessarie nonché costituire il mezzo più moderato per sostenere l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 (ad es. la mancata esecuzione di analisi del rischio, implementazione della procedura di ricorso, l’omissione di adottare misure preventive o correttive, violazione degli obblighi di rendicontazione, ecc.). I motivi addotti dall’autorità richiedente per ottenere determinate informazioni devono obbligatoriamente presentare un esso con l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di diligenza.

Lettera b

Secondo questa disposizione, l’autorità richiedente è vincolata a un segreto d’ufficio o a un segreto professionale (principio della confidenzialità).

L’assoggettamento al segreto d’ufficio o al segreto processionale deve in linea di massima avvenire in virtù di una base legale (nel diritto estero) che obbliga l’autorità al mantenimento del segreto e alla confidenzialità e sanziona le infrazioni. Analogamente alla prassi seguita nell’ambito dell’assistenza amministrativa della FINMA, in mancanza di una base legale può essere sufficiente una corrispondente assicurazione dell’autorità estera245.

Lettera c

Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può inoltrare ad autorità estere informazioni non accessibili al pubblico unicamente se queste autorità (estere) inoltrano le informazioni soltanto con l’autorizzazione preventiva dell’autorità di sorveglianza in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto

245 BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 84.