Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 4
L’autorizzazione relativa ad atti di verifica effettuati mediante accesso remoto da un’autorità di sorveglianza estera è ammissibile soltanto se l’impresa svizzera interessata può adottare misure volte a garantire che la consultazione di informazioni da parte dell’autorità di sorveglianza estera avvenga nei limiti di legge. Nella sua autorizzazione, l’autorità di sorveglianza svizzera indica all’autorità di sorveglianza estera l’obbligo di attenersi alle prescrizioni legali e stabilisce i dettagli. Per garantire la consultazione nei limiti della legge, l’impresa svizzera in questione può segnatamente adottare misure tecniche così come altre misure sul luogo della consultazione. Le condizioni quadro per il controllo mediante accesso remoto dall’estero sono disciplinate in un trattato internazionale o, come già menzionato, nell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza.
Capoverso 5
Secondo questa disposizione, le imprese interessate da una misura secondo il capoverso 4 possono esigere l’esecuzione di atti verifica in loco in Svizzera (da parte dell’autorità di sorveglianza estera) se dimostrano all’autorità di sorveglianza che gli atti di verifica sono effettuabili mediante accesso remoto soltanto con un onere per essa sproporzionato.
Capoverso 6
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza svizzera può accompagnare le autorità di sorveglianza estere nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera oppure farli eseguire da terzi incaricati di cui all’articolo 23 capoverso 3. L’impresa interessata può esigere tale accompagnamento.
Capoverso 7
Secondo questa disposizione, per gli atti di verifica eseguiti per conto di autorità di sorveglianza estere (cpv. 3) e per l’accompagnamento di autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera (cpv. 6), l’autorità di sorveglianza dispone nei confronti dell’impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e alle imprese da esse controllate.
Questa regolamentazione può generare difficoltà giuridiche e pratiche allorquando un’impresa con sede in Svizzera sottostà alla competenza di un’autorità di sorveglianza estera ma non a quella dell’autorità di sorveglianza svizzera. L’ispezione di quest’impresa o l’inoltro di informazioni di cui dispone quest’impresa è sì possibile, a seconda delle circostanze, se essa e gli eventuali altri gruppi di persone coinvolte vi acconsentono. La procedura è però onerosa e passibile di errori in quanto non è escluso che nella documentazione in parte voluminosa di un mandato una persona avente l’obbligo di acconsentire sfugga. Per questo motivo, l’autorità di sorveglianza svizzera dispone nei confronti dell’impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei confronti delle imprese soggette alla sua sorveglianza. Se un’autorità estera intende ispezionare un’impresa con sede in Svizzera, la competenza dell’autorità di sorveglianza svizzera si estende a tale mandato.