Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

cui agli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14, (non rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza (art. 5) o (iii) non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10). Le misure mirano a indurre le imprese ad adempiere agli obblighi di diligenza e a cessare il comportamento dannoso. In relazione ai diritti umani e al lavoro minorile è soprattutto il modo in cui le imprese esercitano la loro attività a poter essere problematica e a dover essere corretta. La disposizione prevede pertanto l’adozione di misure nei confronti delle imprese e non di persone, che possono essere sostituite.

L’autorità di sorveglianza dispone di una certa discrezione decisionale affinché non debba sanzionare tutte le violazioni di lieve entità. Nel quadro delle misure è (pure) vincolata al diritto costituzionale della parità di trattamento257 e deve applicare i principi della buona fede, dell’interesse pubblico, della proporzionalità258, dell’opportunità e della sussidiarietà. Deve pertanto adottare sempre la misura più moderata.

Lettera a

Con il rimando alle disposizioni degli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14 s’intende la violazione degli obblighi di diligenza, di presentare una relazione nonché di annunciarsi e di collaborare ivi contenuti.

Lettera b

Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può adottare anche misure nei confronti di imprese che non rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza (art. 5).

Lettera c

Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può adottare misure nei confronti di imprese che non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10).

Capoverso 2: ammonimento

Con un ammonimento pronunciato ufficialmente mediante decisione259 dall’autorità di sorveglianza per violazioni di lieve entità si comunica all’impresa colpevole che un determinato comportamento (o un’omissione di intervento) viola gli obblighi e la legge. L’ammonimento costituisce lo strumento sanzionatorio più moderato. È opportuno soprattutto nei casi di lieve gravità e quando è ancora possibile evitare danni (maggiori).

257 Art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost.

258 La sanzione deve essere appropriata, necessaria e ragionevolmente esigibile (rapporto ragionevole tra scopo e mezzi) (art. 5 cpv. 2 Cost.).

259 Art. 34 cpv. 1 in combinato disposto con art. 5 PA