Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 3: vietare il comportamento indebito delle imprese e istruirle ad adot-
tare misure correttive, a ripristinare la situazione conforme nonché obbligarle a prestare garanzie
Se nel quadro dei suoi accertamenti constata un «comportamento indebito» di un’impresa, ossia che viola gli obblighi previsti dalla presente legge, l’autorità può pronunciare un pertinente divieto, che può essere combinato con la comminatoria di pena per «Disobbedienza a decisioni dell’autorità»260. L’autorità può inoltre istruire l’impresa in questione di adottare misure correttive per ripristinare la situazione conforme (ad es. cessare il lavoro minorile). L’autorità di sorveglianza è infine autorizzata a esigere dalle imprese in questione delle garanzie (ad es. il deposito di importi pecuniari, garanzie bancarie o simili) allorquando il ripristino della situazione conforme è in pericolo (ad es. in caso di insufficiente disposizione a collaborare o difficoltà finanziarie dell’impresa).
Capoverso 4: misure in caso di disattenzione di disposti secondo il capoverso 3 nonostante diffida, in casi urgenti anche senza diffida
Il capoverso 4 lettere a-c elenca a cascata le misure che l’autorità di sorveglianza può adottare nei confronti di imprese che disattendono un disposto secondo il capoverso 3 (divieto di atti indebiti, adozione di misure correttive, ripristino della situazione e conforme e prestazione di garanzie). La loro adozione richiede una precedente diffida. In casi urgenti l’autorità di sorveglianza può rinunciarvi.
Lettera a: esecuzione sostituiva
Questa disposizione tratta l’esecuzione sostituiva, secondo cui l’autorità di sorveglianza può eseguire essa stessa l’atto disposto o farlo eseguire a spese dell’impresa inadempiente, ossia in ritardo. Ciò è ipotizzabile soltanto se l’atto è ancora possibile o adempibile (ad es. allestimento di un’analisi dei rischi, pubblicazione della relazione, eliminazione di un inquinamento idrico). La decisione è esecutiva se le condizioni di cui all’articolo 39 lettere a-c PA sono adempiute.
I costi dell’esecuzione sostitutiva sono a carico dell’impresa inadempiente. L’esecuzione sostitutiva deve essere annunciata nella diffida indicando un termine per il caso di disattenzione. In casi urgenti, quando vi è pericolo nel ritardo e incombe un danno importante, può essere disposta un’esecuzione sostitutiva (ad es. chiusura di una fabbrica per pericolo di esplosione).
Lettera b: trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi dell’impresa
Il trasferimento di tali attribuzioni a un terzo appare opportuno soprattutto se gli organi dell’impresa, di norma gli organi esecutivi, non intervengono presso il consiglio d’am-
260 Art. 292 CP