Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Nel diritto in materia di appalti pubblici, a determinate condizioni è possibile l’esclusione dalla procedura271. L’autorità di sorveglianza può, quale sanzione, escludere un’impresa dalla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici della Confederazione. Tale esclusione può essere pronunciata per commesse di uno, due o tre dei livelli Confederazione, Cantoni o Comuni. Può essere ordinata per cinque anni al massimo. Può trattarsi pure di commesse di imprese della Confederazione (ad es. delle Ferrovie federali svizzere).
Una disposizione analoga figura nella legge federale del 17 giugno 2005272 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) in relazione ai datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici e dei quali la SECO allestisce una lista273.
Capoverso 8: comunicazione delle esclusioni da commesse pubbliche con forza di giudicato
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza comunica le esclusioni da commesse pubbliche con forza di giudicato al servizio designato dal Consiglio federale secondo la legge federale del 21 giugno 2019274 sugli appalti pubblici (LAPub) e all’organo intercantonale per gli appalti pubblici.
Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 (LAPub), un committente o l’autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l’offerente o il subappaltatore che abbia realizzato una o più fattispecie (v. art. 44 LAPub). Il committente o l’autorità competente per legge comunica alla Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato (art. 45 cpv. 3 LAPub e art. 25 cpv. 1 dell’ordinanza del 12 febbraio 2020275 sugli appalti pubblici, OAPub). La CA tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi e della durata dell’esclusione da commesse pubbliche (art. 45 cpv. 3 LAPub).
A livello comunale e cantonale, l’articolo 45 del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP276) prevede disposizioni simili. L’autorità cui compete la tenuta dell’elenco è l’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp; art. 45 cpv. 3 CIAP))
271Art. 44 LAPub, v. pure art. 44 del concordato intercantonale sugli appalti pubblici, CIAP.
272RS 822.41
273V. art. 13 LLN.
274 RS 172.056.1 275 RS 172.056.11
276 Nel Cantone di Berna v. BSG 731.2-1