Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Capoverso 1

La sanzione amministrativa pecuniaria che può essere inflitta dall’autorità di sorveglianza in caso di violazione degli obblighi secondo l’articolo 30 capoverso 1 può, come nel diritto europeo, essere pari al massimo al tre per cento della cifra d’affari mondiale dell’impresa. In tal modo, il quadro sanzionatorio (astratto) è relativamente esteso verso l’alto284. Con questa sanzione, impostata per superare i benefici della violazione, s’intende fare in modo che il comportamento che viola l’obbligo di diligenza (ad es. lavoro minorile) non sia redditizio285.

In mancanza di una definizione legale di cifra d’affari è necessario basarsi sull’importo netto dei ricavi, che conformemente alla dottrina dominante corrisponde all’importo fatturato delle forniture e prestazioni dell’impresa, che deve figurare separatamente nel conto economico della vendita (art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 n. 1 CO)286. Con l’espressione «cifra d’affari mondiale dell’impresa» s’intende la cifra d’affari globale del gruppo in Svizzera e all’estero (in tutto il mondo), quindi incluse tutte le cifre d’affari delle imprese controllate nazionali ed estere, ad eccezione dei ricavi puramente interni al gruppo, nell’esercizio precedente.

Capoverso 2

Secondo il capoverso 2, l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato in funzione della gravità e della durata della violazione (dell’obbligo).

Si tiene debito conto della situazione finanziaria dell’impresa e del presunto utile che ha realizzato con gli atti indebiti. La disposizione deriva dal principio della proporzionalità («si tiene debitamente conto»)287.

Quanto più il bene giuridico violato nel settore dei diritti umani e dell’ambiente è fondamentale, tanto più grave va qualificata la violazione (ad es. vita, approvvigionamento di acqua potabile). Anche la durata della violazione va considerata ai fini della pronuncia di misure (violazione unica o ripetuta o sistematica, che dura per un lungo periodo). Un caso di lavoro minorile o forzato sistematico è ovviamente molto più grave di una violazione temporanea di prescrizioni sul tempo di lavoro; lo stesso vale ad esempio per un inquinamento ambientale su larga scala, duraturo e irreversibile rispetto a un breve superamento dei valori limite dei gas di scarico senza rischi sanitari. Occorre considerare pure l’entità e la portata geografiche e personali del danno, nonché la collaborazione dell’impresa colpevole con le autorità di sorveglianza (una collaborazione attiva con ad es. un’autodenuncia riduce le sanzioni, mentre un rifiuto di collaborare o

284 Se un’impresa ha ottenuto una cifra d’affari mondale di 50 mia. di franchi nell’esercizio precedente, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è di 1,5 mia. di franchi.

285 Cfr. in relazione alla legge sui cartelli BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK, Art. 49a N 11.

286 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, Art. 727 N 18.

287 Art. 5 cpv. 2 Cost.