Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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compiti di esecuzione. Ciò riguarda anche i Comuni, ai quali i Cantoni delegano i compiti esecutivi.
6.2 Ulteriori costi per gli enti pubblici
L’integrazione dell’allegato 1.16 (PFAS) dell’ORRPChim comporta inoltre obblighi di astenersi per diversi enti pubblici. I costi una tantum sono stimati tra 2,5 e 4 milioni di franchi e i costi ricorrenti annui in circa 7300 franchi. Complessivamente, nell’arco di 10 anni ne derivano costi normativi aggiuntivi per il settore pubblico da 2,6 a 4,1 milioni di franchi (senza sconto, cfr. allegato 1).
6.3 Ripercussioni sull’economia
6.3.1 Ripercussioni sulle imprese Obbligo di verifica n. 1 LSgrI: Semplificazione per le piccole imprese
Normative efficaci e semplici da applicare sul piano amministrativo sono un elemento chiave per un contesto economico favorevole. In base alla legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31) occorre verificare se per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate. Per il pacchetto di misure previsto non è possibile proporre semplificazioni per le PMI, poiché l’obiettivo normativo legato alle restrizioni sulle sostanze (evitare danni alla salute e all’ambiente) può essere raggiunto solo se i divieti si applicano a tutte le imprese. Esonerare le PMI da singoli divieti significherebbe continuare a immettere le sostanze sul mercato, causando danni alla salute e all’ambiente.
Obbligo di verifica n. 3 LSgrI: Semplificazione dell’esecuzione con l’ausilio di mezzi elettronici
L’esecuzione delle previste restrizioni concernenti le sostanze è di competenza dei Cantoni, che possono semplificarla per via elettronica. L’avamprogetto non modifica la competenza della Confederazione e dei Cantoni per l’esecuzione delle restrizioni sulle sostanze.
Obbligo di verifica n. 4 LSgrI: Abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore
Non è possibile proporre abrogazioni di regolamentazioni nello stesso settore. L’ORRPChim viene periodicamente adeguata allo stato delle conoscenze sulle sostanze problematiche e le restrizioni previste nei numerosi allegati dell’ordinanza sono costantemente aggiornate. In questo modo si evitano doppioni.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
La revisione degli allegati 1.1 (POP), 1.7 (mercurio) e 1.16 (PFAS) dell’ORRPChim comporta obblighi di astenersi e di tollerare per le imprese. I costi connessi ai nuovi obblighi di astenersi sono di seguito elencati separatamente per i tre allegati. Per quanto riguarda gli obblighi di tollerare sono possibili controlli da parte delle autorità esecutive cantonali. I relativi costi supplementari per le imprese non possono essere quantificati, poiché la scelta e l’entità di tali controlli sono di competenza dei Cantoni;