Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Figura 1: raffigurazione semplificata del campo d’applicazione del PPWR. Verde: materiali per alimenti contenenti PFAS non rientranti nel campo d’applicazione del PPWR e che possono continuare a essere immessi sul mercato. Marrone: materiali a contatto con i prodotti alimentari che non possono più essere immessi sul mercato per uso commerciale dopo il 12 agosto 2026 con un tenore di PFAS superiore al valore limite prescritto; i materiali a contatto con i prodotti alimentari non riempiti per uso privato non rientrano nel campo d’applicazione del PPWR.
Tuttavia, per i consumatori è difficile comprendere perché gli stessi materiali a contatto con i prodotti alimentari (materiali e oggetti di cui all’art. 48 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr], RS 817.02) siano disciplinati in modo diverso in materia di PFAS a seconda dei canali di vendita attraverso i quali sono acquistati, mentre non sono differenziati in termini di esposizione umana. Pertanto, in deroga al PPWR, nella normativa prevista devono essere disciplinati anche i materiali monouso destinati al contatto con i prodotti alimentari che non sono considerati imballaggi. In tal modo, si contribuisce non solo alla certezza del diritto, ma anche alla trasparenza e all’applicabilità della normativa. Poiché si tratta di una deroga al principio secondo l’articolo 16a capoverso 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), deve essere introdotta come deroga anche nell’OIPPE (v. anche punto Error! Reference source not found. e il modulo «Deroga al principio Cassis de Dijon» allegato ai documenti di consultazione44).
Inoltre, secondo l’articolo 4 LOTC, la prescrizione tecnica deve essere formulata in modo da non costituire un ostacolo tecnico al commercio. Secondo l’articolo 4 capoverso 3 LOTC, deroghe alla norma sono ammesse soltanto se: a) sono rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, b) non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e c) sono conformi al principio di proporzionalità. Di seguito viene valutato il rispetto di questi requisiti:
• sussiste un interesse pubblico preponderante, poiché la misura prevista mira a
prevenire l’esposizione alle PFAS e pertanto anche alla protezione della salute dell’uomo (in particolare dei consumatori), degli animali, delle piante e dell’ambiente naturale (v. anche art. 4 cpv. 4 LOTC). Una normativa che includa anche i materiali a contatto con i prodotti alimentari diversi dagli imballaggi ridurrebbe l’esposizione diretta e indiretta alle PFAS per gli utilizzatori privati
44 Nota: il modulo è disponibile solo in tedesco e francese.