Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

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il metodo TOP-Assay. Sono considerate PFAS non polimeriche anche i polimeri fluorurati a catena laterale, spesso utilizzati negli imballaggi alimentari e in grado di scindere i composti fluorotelomeri;

• un contenuto in massa della somma di PFAS polimeriche e non polimeriche dello

0,005 per cento (50 ppm): questo valore, comprendente anche i fluoropolimeri e il perfluoropolietere, può essere determinato, ad esempio, mediante il TOF (Total Organic Fluorine).

In base alle disposizioni transitorie dell’avamprogetto è consentita la consegna di imballaggi per derrate alimentari e altri materiali monouso a contatto con le derrate alimentari contenenti PFAS con contenuto in massa superiore al consentito soltanto se sono stati immessi per la prima volta sul mercato entro il 31 dicembre 2027 (n. 7 cpv. 14). Non sono oggetto della normativa proposta la presentazione di certificati per i materiali privi di PFAS o, a differenza dell’UE, una prova fornita mediante procedure di valutazione della conformità.

5 Modifica di altri atti normativi

È apportata una modifica all’OIPPE47 per inserire il riferimento all’allegato 1.16 ORRPChim (art. 2 lett. a n. 4). In tal modo si garantisce che i prodotti contenenti PFAS disciplinati nell’allegato 1.16 ORRPChim rientrino nella deroga al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC48.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nel complesso, la presente revisione dell’ORRPChim non comporta alcuna modifica sostanziale dei compiti della Confederazione. Le spese sostenute dalla Confederazione possono essere coperte nei limiti dei mezzi a disposizione (in particolare per la sostituzione delle schiume estinguenti contenenti PFAS negli impianti di spegnimento e negli estintori esistenti).

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti introdotti con il presente avamprogetto di modifica (allegati 1.1, 1.7 e 1.16), il cui rispetto deve essere verificato dai Cantoni, comporteranno temporaneamente un onere supplementare per l’esecuzione. Poiché nella pianificazione annuale delle campagne esecutive riguardanti i controlli del mercato i Cantoni stabiliscono annualmente priorità tematiche diverse in base alle risorse di personale disponibili e si avvalgono di nuove prescrizioni di legge, il presente avamprogetto di modifica non genera per i Cantoni oneri supplementari rilevanti per i

47 Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato; RS 946.513.8.

48 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio; RS 946.51.