Progetto posto in consultazione - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 7 pagine
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b. i portatori di interesse degli attori della catena di smaltimento sono adeguata mente rappresentati;
c. tutti gli attori della catena di smaltimento coinvolti ricevono un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti;
d. i flussi di materiali destinati allo smaltimento sono presentati in modo traspa rente e tracciabile; e
e. i flussi finanziari sono presentati in modo trasparente e tracciabile nel rispetto del segreto aziendale.
Art. 6b Procedura
1Le domande di cui all’articolo 6a sono presentate all’UFAM secondo le sue indica zioni. L’UFAM mette a disposizione i modelli di domanda.
2Le domande presentate dalle organizzazioni settoriali sono pubblicate nel Foglio uf ficiale svizzero di commercio. Chiunque può trasmettere all’UFAM un parere in me rito entro 30 giorni dalla pubblicazione di una domanda.
Art. 6c Riconoscimento e pubblicazione
1Il riconoscimento di un’organizzazione settoriale secondo l’articolo 6a ha durata il limitata.
2Le decisioni concernenti il riconoscimento sono pubblicate nel Foglio ufficiale sviz zero di commercio.
Art. 6d Rapporto d’attività, revisione e verifica annuale dei requisiti
1Le organizzazioni settoriali riconosciute secondo l’articolo 6a presentano all’UFAM, conformemente alle sue indicazioni, un rapporto sulla loro attività dell’anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno. L’UFAM mette a disposizione i vari modelli di rapporto.
2Un’organizzazione settoriale riconosciuta esegue controlli interni dell’organo di ge stione e affida la verifica dei risultati interni di tali controlli nonché la revisione a un organo di revisione indipendente. L’organo di revisione controlla in particolare anche l’ammontare e l’impiego corretto dei contributi (art. 6f e 6g).
3L’organizzazione settoriale gli fornisce tutte le informazioni necessarie e gli garan tisce la consultazione degli atti. I risultati dei controlli sono riportati nel rapporto d’at tività di cui al capoverso 1.
4Sulla base del rapporto di cui al capoverso 1, l’UFAM verifica ogni anno se sono adempiuti i requisiti per il riconoscimento dell’accordo settoriale secondo l’arti colo 6a. Se i requisiti non sono più adempiuti, dopo aver sentito le parti interessate e concesso un congruo termine supplementare, l’UFAM revoca il riconoscimento.