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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Nel rapporto di cui al capoverso 1 i flussi di materiali sono presentati annualmente all’UFAM in modo trasparente e tracciabile. Il rapporto contiene almeno le indica zioni seguenti:

a. la quantità raccolta suddivisa per regione; e

b. la quantità e il luogo della separazione, della valorizzazione materiale e dell’impiego dei materiali riciclati, suddivisi in base ai diversi materiali.

3Sulla base del rapporto di cui al capoverso 1, l’UFAM verifica ogni anno se sono adempiuti i requisiti per l’autorizzazione secondo l’articolo 13a. Se i requisiti non sono più adempiuti, l’UFAM revoca l’autorizzazione dopo aver sentito le parti inte ressate e concesso un congruo termine supplementare.

4L’UFAM può pubblicare in forma anonima e aggregata i rapporti presentati, in par ticolare i flussi di materiali delle raccolte differenziate.

Art. 32 cpv. 2 lett. b e g

2I detentori degli impianti devono fare in modo che:

b. in sede di trattamento, i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità mi nima; in particolare, il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica;

g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di compo sizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli; nel caso di un difetto di funzionamento nel processo di recupero dei metalli o di un’inter ruzione del percorso di smaltimento stabilito, con il consenso delle autorità cantonali e dell’UFAM, le ceneri dei filtri possono essere depositate in disca riche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili per il re cupero.

Art. 52b

Abrogato

II

L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

… In nome del Consiglio federale svizzero: