Progetto posto in consultazione - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 7 pagine

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b. il riciclaggio avviene secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12) e sono osservate eventuali prescrizioni secondo il capoverso 4;

c. le parti dei rifiuti raccolti che non possono essere sottoposte a valorizzazione materiale sono sottoposte in via prioritaria a valorizzazione materiale combi nata con quella energetica e, in seguito, a sola valorizzazione energetica in Svizzera;

d. tutti gli attori della catena di smaltimento coinvolti ricevono un indennizzo a copertura dei costi per gli oneri sostenuti;

e. sulla base di un ecobilancio, che deve essere redatto da terzi indipendenti e convalidato da un altro perito esterno, emergono i maggiori benefici per l’am biente della preparazione per il riutilizzo o della valorizzazione materiale ri spetto alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica e alla sola valorizzazione energetica;

f. i flussi di materiali sono notificati annualmente all’UFAM in modo traspa rente e tracciabile secondo l’articolo 13c capoverso 2;

g. i flussi finanziari sono presentati in modo trasparente e tracciabile nel rispetto del segreto aziendale;

h. la raccolta è offerta per almeno tre anni; e

i. la sospensione della raccolta viene comunicata all’UFAM con almeno sei mesi di preavviso.

2Le domande sono presentate all’UFAM secondo le sue indicazioni. L’UFAM mette a disposizione i modelli di domanda.

3L’UFAM sente i Cantoni e le organizzazioni settoriali interessati prima di rilasciare l’autorizzazione.

4Il DATEC può stabilire ulteriori requisiti per determinati tipi di rifiuti, in particolare tassi di riciclaggio.

Art. 13b Autorizzazione e pubblicazione

1L’autorizzazione di cui all’articolo 13a è rilasciata, dopo aver sentito i Cantoni, per cinque anni al massimo e tiene conto del piano di gestione dei rifiuti dei Cantoni di cui all’articolo 4.

2I fornitori del servizio di raccolta autorizzati e i rifiuti urbani da essi raccolti sono pubblicati dall’UFAM in un elenco aggiornato regolarmente.

3I fornitori del servizio informano regolarmente i Cantoni e i Comuni interessati in merito alle loro attività e almeno sei mesi prima dell’inizio e della sospensione della raccolta.

Art. 13c Rapporto d’attività e verifica annuale dei requisiti

1I fornitori privati autorizzati secondo l’articolo 13a presentano all’UFAM, confor memente alle sue indicazioni, un rapporto sulla loro attività dell’anno precedente en tro il 30 aprile di ogni anno. L’UFAM mette a disposizione i vari modelli di rapporto.