Progetto posto in consultazione - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 7 pagine

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Art. 6e Contributi dei non membri a un’organizzazione settoriale riconosciuta I seguenti partecipanti al mercato devono versare un contributo di smaltimento anti cipato (contributo) a un’organizzazione settoriale riconosciuta dall’UFAM secondo l’articolo 6a per i prodotti immessi in commercio se non sono membri di tale organiz zazione settoriale, ma si avvalgono dei suoi servizi di smaltimento:

a. fabbricanti; e

b. imprese estere di vendita per corrispondenza online.

Art. 6f Ammontare dei contributi

1L’ammontare dei contributi si basa sui costi presumibili delle attività secondo l’ar ticolo 6g.

2L’organizzazione settoriale sottopone all’UFAM una proposta motivata concernente l’ammontare dei contributi e la verifica annualmente.

3Il DATEC stabilisce l’ammontare dei contributi e lo adegua all’occorrenza.

Art. 6g Impiego dei contributi

1L’organizzazione settoriale può utilizzare i contributi versati dai non membri esclu sivamente per finanziare le attività di smaltimento svolte secondo metodi conformi allo stato della tecnica (art. 12) o a copertura degli oneri correlati, in particolare per l’attività di informazione.

2Le parti assoggettate all’obbligo contributivo notificano all’organizzazione setto riale, secondo le sue indicazioni formali, la quantità di prodotti soggetti al contributo immessi sul mercato.

Art. 6h Scadenza, termine di pagamento e procedura

1L’organizzazione settoriale fattura i contributi ai non membri secondo l’articolo 6e.

2Il contributo è dovuto dal momento in cui i non membri ricevono la fattura oppure, in caso di contestazione della fattura, dal momento del passaggio in giudicato della decisione sul contributo di cui al capoverso 3. Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di scadenza.

3In caso di controversie relative alla fattura, l’UFAM emana una decisione sul con tributo.

Art. 13a Raccolta volontaria di rifiuti urbani da parte di privati

1L’UFAM autorizza le domande di privati per la raccolta volontaria di rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 che sono idonei alla preparazione per il riuti lizzo o alla valorizzazione materiale, se:

a. i rifiuti raccolti sono in prevalenza destinati al riutilizzo o alla valorizzazione materiale;