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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 5 (art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

N. 3.1 lett. a

3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti

seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2–3.5:

a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che siano adempiute le prescrizioni di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g;

N. 3.3

3.3 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento

termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica e, in ogni caso, non può superare 5 μg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).

N. 4.2

4.2 Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui del trattamento

termico dei rifiuti deve essere il più basso possibile secondo lo stato della tecnica e, in ogni caso, non può superare 5 μg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg. Il tenore è calcolato secondo metodi conformi allo stato della tecnica sulla base di fattori di tossicità equivalente (FTE).