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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. i suoi diritti;

d. la gratuità della donazione;

e. l’intenzione di fabbricare espianti standardizzati a partire da cellule staminali derivate, sui quali terzi possono acquisire diritti o dai quali possono trarre pro- fitto.

2Alla coppia è concesso un adeguato periodo di riflessione per decidere in merito al consenso.

Sezione 4: Programma di trapianto incrociato tra vivi

Art. 47 Principio e sistema di attribuzione

1Il programma di trapianto incrociato tra vivi permette l’attribuzione di reni.

2L’attribuzione avviene nello «Swiss Kidney Paired Donation System» (SwissKiPa- DoS).

Art. 48 Requisito del consenso

1Il centro di trapianto informa le persone che intendono partecipare al programma di trapianto incrociato tra vivi in modo esauriente e comprensibile, per scritto e oral- mente, in particolare per quanto concerne:

a. lo scopo e lo svolgimento del programma;

b. i benefici attesi in caso di partecipazione nonché i rischi e gli incomodi;

c. gli altri aspetti necessari alla decisione.

2Ai potenziali partecipanti deve essere concesso un adeguato termine di riflessione per decidere se acconsentire ad essere ammessi al programma.

3Le persone che intendono partecipare a un programma estero o internazionale se- condo l’articolo 23m della legge sui trapianti devono essere informate sugli aspetti di cui al capoverso 1 relativi al programma estero o internazionale.

Art. 49 Ammissione

1I centri di trapianto ammettono al programma di trapianto incrociato tra vivi un pa- ziente insieme ad almeno una persona disposta alla donazione.

2Possono ammettere singolarmente al programma una persona disposta a donare un organo a una persona che non conosce.

Art. 50 Decisione in merito all’ammissione e alla non ammissione

I centri di trapianto dispongono mediante decisione l’ammissione o la non ammissione al programma di trapianto incrociato tra vivi.