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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Art. 36 Idoneità alla donazione

1L’idoneità alla donazione è valutata da un medico che dispone della necessaria espe- rienza in materia o da una persona formata per tale attività e subordinata alla supervi- sione di un medico.

2Nella valutazione dell’idoneità si deve tenere conto anche degli aspetti psichici e sociali correlati con la donazione.

3La valutazione dell’idoneità alla donazione, i test da eseguire nonché il procedi- mento in caso di esito reattivo dei test devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 37 Comunicazione dell’esito reattivo di un test alla persona disposta

alla donazione

1L’esito reattivo di un test può essere comunicato alla persona disposta alla donazione soltanto se confermato mediante metodi idonei.

2La persona disposta alla donazione può rinunciare ad essere informata dell’esito reattivo di un test soltanto se non presenta rischi di infezione per altre persone.

Art. 38 Assicurazione contro i rischi

1Chi preleva organi, tessuti e cellule da una persona vivente deve accertarsi che a partire dal momento del prelievo la stessa sia assicurata per almeno dodici mesi contro i rischi di morte e di invalidità correlati con il prelievo. La somma assicurata deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

2Il contratto di assicurazione deve fondarsi sulla legge del 2 aprile 190810 sul con- tratto d’assicurazione.

3L’assicurazione può essere stipulata in altra forma purché sia garantita una prote- zione equivalente.

4In caso di morte gli aventi diritto sono i superstiti.

5In caso di invalidità la prestazione assicurativa è calcolata secondo le disposizioni concernenti il calcolo delle indennità per menomazione dell’integrità di cui all’alle- gato 3 dell’ordinanza del 20 dicembre 198211 sull’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 39 Risarcimento della perdita di guadagno e di altre spese

1L’importo massimo della perdita di guadagno che l’assicuratore deve risarcire è de- terminato secondo l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 novembre 199312 sull’assicurazione militare.

2Sono considerate altre spese secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera b della legge sui trapianti tutte le spese comprovate che il prelievo di organi, tessuti o cellule com- porta per il donatore, segnatamente:

10 RS 221.229.1

11 RS 832.202

12 RS 833.11