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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. le spese di viaggio;

b. i costi degli accertamenti volti a stabilire l’idoneità quale donatore;

c. se necessario, i costi per gli aiuti domestici o per l’assistenza di persone.

Sezione 2: Notifiche

Art. 40 Notifica di donazioni di organi da parte di persone viventi

1Il centro di trapianto che effettua il prelievo di un organo da una persona vivente deve:

a. registrare i dati di cui all’allegato numeri 1 e 4 OAttO13 nel SOAS;

b. trasmettere i dati di cui all’allegato 3 numero 1 al servizio dei controlli post- donazione dei donatori di organi (servizio controlli postdonazione organi).

2In caso di donazione a una persona sconosciuta, il centro di trapianto competente per il trapianto deve trasmettere al servizio controlli postdonazione organi i dati di cui all’allegato 3 numero 1.2.

3Se il domicilio del donatore o del ricevente è all’estero, l’UFSP può trasmettere in forma anonimizzata i dati di cui al capoverso 1 lettera a contenuti nel SOAS al Comi- tato per i trapianti di organi del Consiglio d’Europa.

Art. 41 Notifica di donazioni di cellule staminali del sangue

1L’ospedale che effettua il prelievo di cellule staminali del sangue da una persona vivente deve notificarlo al servizio dei controlli postdonazione dei donatori di cellule staminali del sangue (servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue), trasmettendo i dati di cui all’allegato 4 numero 1.1.

2L’ospedale che effettua il trapianto di cellule staminali del sangue in una persona deve trasmettere i dati di cui all’allegato 4 numeri 1.2 e 1.3 al servizio controlli post- donazione cellule staminali del sangue.

3Se il prelievo non è eseguito ma sono già stati avviati provvedimenti medici per l’ottenimento di cellule staminali del sangue che richiedono un controllo postoperato- rio dello stato di salute del donatore, l’ospedale che ha avviato tali provvedimenti deve registrare i dati di cui al capoverso 1. L’ospedale che intendeva effettuare il trapianto deve registrare i dati di cui al capoverso 2.

Art. 42 Notifica in caso di morte

Se il donatore muore a seguito del prelievo, i suoi dati personali devono essere tra- smessi al servizio dei controlli postdonazione competente anche in assenza del suo consenso. I dati personali devono essere anonimizzati prima della loro trasmissione.

13 RS 810.212.4