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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 51 Notifica al servizio nazionale di attribuzione

1I centri di trapianto notificano al servizio nazionale di attribuzione l’ammissione al programma di trapianto incrociato tra vivi registrando nel SOAS i seguenti dati:

a. dei pazienti: i dati di cui all’allegato numeri 1.1 lettere a–g e 3.1 OAttO15;

b. delle persone disposte alla donazione: i dati di cui all’allegato numeri 1.2 let- tere a–f e 3.2 OAttO.

2Mediante registrazione nello SwissKiPaDoS, notificano al servizio nazionale di at- tribuzione le seguenti indicazioni relative ai pazienti:

a. l’intensità media di fluorescenza entro il cui valore gli anticorpi anti-HLA specifici del donatore possono essere accettati;

b. l’indicazione che precisa se il gruppo sanguigno deve essere compatibile o meno con quello della persona disposta alla donazione;

c. la differenza di età accettata rispetto alla persona disposta alla donazione.

3Mediante registrazione nel SOAS, notificano al servizio nazionale di attribuzione la loro decisione di escludere delle persone dal programma.

Art. 52 Determinazione di coppie compatibili

1Il servizio nazionale di attribuzione determina periodicamente nello SwissKiPaDoS le coppie compatibili tra le persone partecipanti al programma di trapianto incrociato tra vivi.

2Una coppia è considerata compatibile se non risulta alcuna controindicazione a un trapianto sulla base del confronto tra le seguenti caratteristiche:

a. le caratteristiche tissutali della persona disposta alla donazione e gli anticorpi anti-HLA del paziente, tenuto conto dell’indicazione di cui all’articolo 51 ca- poverso 2 lettera a;

b. il gruppo sanguigno, tenuto conto dell’indicazione di cui all’articolo 51 capo- verso 2 lettera b;

c. la differenza di età, tenuto conto dell’indicazione di cui all’articolo 51 capo- verso 2 lettera c.

Art. 53 Preparazione alla determinazione della migliore combinazione

1Il servizio nazionale di attribuzione informa preventivamente i centri di trapianto del momento in cui determinerà la migliore combinazione.

2I centri di trapianto assicurano che, al momento della determinazione della migliore combinazione, i risultati dei test per l’identificazione di agenti patogeni non risalgano a più di tre mesi prima e che tutti i dati di cui all’articolo 51 siano aggiornati.

15 RS 810.212.4