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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Verifica periodicamente se la concessione dei diritti di accesso da parte del servizio nazionale di attribuzione e le consultazioni del registro rispettano i requisiti legali.

Art. 22 Registrazione dei dati e autentificazione della persona che esegue la

registrazione

1Le persone che vogliono iscrivere nel registro la loro opposizione, il loro consenso o un’altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione possono inserire nel registro i propri dati e l’indicazione di un’eventuale persona di fiducia.

2Per l’autentificazione le persone che eseguono la registrazione sono tenute a utiliz- zare l’Id-e secondo la legge del 20 dicembre 20247 sull’Id-e.

Art. 23 Registrazione semplificata

1Le persone che non vogliono o non possono identificarsi con l’Id-e possono iscrivere nel registro che hanno dichiarato la loro opposizione o il loro consenso al prelievo al di fuori del registro e indicare dove si trova tale dichiarazione di volontà.

2Per l’autentificazione delle persone di cui al capoverso 1 sono utilizzati due fattori.

Art. 24 Consultazione dei dati: persone autorizzate all’accesso

1Oltre alle persone che eseguono la registrazione sono autorizzate all’accesso online:

a. negli ospedali:

1. le persone responsabili del coordinamento a livello locale,

2. le persone responsabili dell’accertamento della volontà relativa alla do- nazione nella medicina d’urgenza e intensiva,

3. per il prelievo di tessuti: anche le persone responsabili dell’accertamento della volontà relativa alla donazione in altri reparti;

b. presso il servizio nazionale di attribuzione: i collaboratori incaricati della te- nuta del registro, della consultazione indiretta e dell’allestimento di statisti- che;

c. presso l’UFSP: i collaboratori responsabili dell’esecuzione della legislazione sui trapianti e della relativa sorveglianza.

2Il servizio nazionale di attribuzione assegna, su richiesta della persona responsabile del coordinamento a livello locale o dell’istituzione che preleva tessuti, e gestisce i diritti di accesso per le persone negli ospedali di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 25 Consultazione dei dati: consultazione indiretta

1Le persone di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettera a possono consultare una regi- strazione anche telefonando al servizio nazionale di attribuzione se per motivi tecnici od organizzativi non è loro possibile farlo tempestivamente attraverso l’accesso on- line. Devono motivare la richiesta.

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