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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
9. data dell’ultimo accesso al registro da parte della persona che esegue la registrazione,
10. per le persone la cui registrazione è stata consultata: data di morte;
b. sulla persona di fiducia:
1. cognome e nomi,
2. indirizzo,
3. numero di telefono.
2I dati forniti dal titolare dell’Id-e e utilizzati dal registro possono essere trasferiti automaticamente al registro.
Art. 19 Interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione
Il registro dispone di un’interfaccia con l’Ufficio centrale di compensazione; questa serve a:
a. tenere aggiornati i dati;
b. trasferire la data del decesso per:
1. bloccare automaticamente i dati di persone decedute per impedirne la consultazione e cancellarli una volta decorso il termine,
2. nel quadro del compito di sorveglianza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), verificare per le iscrizioni consultate che il momento della consultazione fosse conforme.
Art. 20 Compiti del servizio nazionale di attribuzione
1Il servizio nazionale di attribuzione assume i compiti del titolare del trattamento se- condo la legge del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui la presente ordinanza non li affida all’UFSP.
2Garantisce gli aspetti organizzativi della sicurezza dei dati e delle informazioni e documenta i provvedimenti adottati.
3Sostiene l’operatore tecnico nell’assicurare un’ampia disponibilità del registro adot- tando assieme a esso le misure necessarie.
4Redige istruzioni per l’uso per gli utenti.
5Fornisce supporto agli utenti in caso di problemi di applicazione e, se necessario, fa intervenire l’operatore tecnico.
Art. 21 Compiti dell’UFSP
1L’UFSP mette il registro a disposizione del servizio nazionale di attribuzione e lo sviluppa ulteriormente.
2Garantisce gli aspetti tecnici della sicurezza dei dati e delle informazioni.