Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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ripetuta più volte. Gli ospedali responsabili del prelievo sono poi liberi di decidere in che misura verificare che sia stata compresa (p. es. attraverso questionari di feedback).

Capoverso 1: i vigenti capoversi 1 e 2 sono accorpati, elencando i punti chiave su cui si deve informare la persona interessata.

Lettera a: il donatore vivente deve essere informato in modo trasparente sullo scopo dell’impiego degli organi, dei tessuti o delle cellule. Ciò è importante soprattutto in caso di prelievo in vista della fabbrica- zione di espianti standardizzati (v. commento all’art. 11 cpv. 4).

Le lettere b e d–m corrispondono nel contenuto alle vigenti lettere a–k.

Lettera c: prima di una donazione da vivente occorre accertare l’idoneità alla donazione mediante esami approfonditi (cfr. art. 36) nel corso dei quali può essere scoperta una malattia, per esempio un’infezione o un cancro. Le persone disposte alla donazione devono essere informate preventivamente di questa possibilità.

Le lettere g e h sono state rielaborate dal punto di vista redazionale.

I capoversi 2 e 3 corrispondono nel contenuto ai vigenti capoversi 3 e 4.

Art. 34 Donazione di organi a una persona sconosciuta

Capoverso 1: se qualcuno desidera donare da vivo un organo a una persona che non conosce (cosid- detta «donazione samaritana»), l’idoneità alla donazione deve essere valutata da un centro di trapianto. Se le condizioni per il prelievo di organi sono soddisfatte, i suoi dati sono registrati nel SOAS e quindi notificati al servizio nazionale di attribuzione (obbligo di notifica secondo l’art. 22 cpv. 2 LTx).

La notifica nel SOAS comprende gli elementi di cui al numero 1.2 dell’allegato AP-OAttO. In caso di donazione a un paziente in lista d’attesa di cui al capoverso 2, devono essere notificati anche i dati di cui al numero 2.2 dell’allegato AP-OAttO. Nel caso di una donazione nell’ambito del programma di tra- pianto incrociato tra vivi (cfr. cpv. 3), secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera b bisogna notificare i dati di cui al numero 3.2 dell’allegato AP-OAttO. Dopo la donazione devono inoltre essere registrati, secondo l’articolo 40, i dati di cui al numero 4.2 dell’allegato AP-OAttO.

Capoverso 2: l’organo è attribuito secondo l’OAttO a una persona iscritta nella lista d’attesa. Le donazioni di organi da vivente a una persona sconosciuta sono rare (ca. 1–2 all’anno); nella maggior parte dei casi l’organo è espressamente destinato a una persona conosciuta21.

Capoverso 3: nel caso della donazione di reni, il rene è attribuito attraverso la lista d’attesa (cfr. cpv. 2) o nel quadro del programma di trapianto tra vivi, dando luogo a una nuova catena. Il centro di trapianto competente informa la persona disposta alla donazione di queste due opzioni. La partecipazione di do- natori samaritani è estremamente preziosa per il programma di trapianto incrociato tra vivi.

Art. 35 Accertamento del carattere volontario e gratuito della donazione da parte di una persona vivente

Il presente articolo disciplina l’accertamento della natura volontaria e gratuita della donazione da vivente. Corrisponde nel contenuto al vigente articolo 10.

Il capoverso 1 è rielaborato dal punto di vista redazionale, il capoverso 2 rimane invariato e il vigente capoverso 3 è stralciato. La richiesta di un secondo parere può ad ogni modo risultare opportuna in caso di rifiuto per motivi medici, ma non in caso di rifiuto dovuto a dubbi riguardo al carattere volontario e gratuito della donazione da vivente. Nell’ambito delle donazioni di organi da parte di persone viventi, l’articolo 59 capoverso 2terrevLTx consente ora ai centri di trapianto di informare altri centri in caso di sospetto impiego abusivo di organi, tessuti o cellule. In questo modo gli altri centri sono avvisati per tempo e possono così riconoscere tempestivamente e quindi impedire potenziali manipolazioni abusive.

21 Cfr. in proposito le cifre chiave sulla donazione di organi da vivente all’indirizzo: www.bag.admin.ch/cifre-tx-donazione-persone-viventi > Donazione da vivente di un rene: tipo di relazione 11/55