Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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Art. 36 Idoneità alla donazione

Capoverso 1: prima di una donazione da vivente, l’idoneità del donatore deve essere accertata da un professionista esperto mediante esami approfonditi. Come nel caso della donazione da persone dece- dute (v. commento all’art. 16) occorre innanzitutto valutare eventuali rischi per il ricevente, svolgendo test per la ricerca di agenti patogeni, i tumori maligni e, in rari casi, malattie genetiche. Nel caso della donazione da vivente, occorre inoltre garantire che la procedura non metta in pericolo la salute del do- natore, per esempio mediante un elettrocardiogramma, un esame della funzionalità renale ecc.

Capoverso 2: soprattutto nel caso di donazione di organi da vivente, occorre inoltre indagare anche aspetti di natura psicosociale, come per esempio la presenza di ambivalenze o le attuali condizioni di vita.

Capoverso 3: le conoscenze scientifiche e tecniche applicate per l’accertamento dell’idoneità della do- nazione variano a seconda che il donatore sia una persona deceduta o vivente. Gli accertamenti richiesti per la donazione di organi da parte di persone viventi sono per esempio stabiliti nelle direttive dell’Acca- demia svizzera delle scienze mediche (ASSM)22. Le persone disposte alla donazione devono essere informate degli accertamenti previsti nel quadro dell’informazione di cui all’articolo 33.

Art. 37 Comunicazione dell’esito reattivo di un test alla persona disposta alla donazione

Il presente articolo corrisponde nel contenuto al vigente articolo 24. Nel corso di un accertamento in vista di una donazione possono essere riscontrate malattie infettive che potrebbero comportare un rischio di infezione anche per terzi.

Art. 38 Assicurazione contro i rischi

Il contenuto del presente articolo corrisponde in larga parte a quello del vigente articolo 11. Il disciplina- mento è retto dall’articolo 14 LTx, secondo cui chi preleva organi, tessuti o cellule da una persona vivente deve accertarsi che la stessa sia adeguatamente assicurata contro le possibili conseguenze gravi del prelievo.

I capoversi 1 e 2 corrispondono nel contenuto ai vigenti capoversi 1 e 3. I costi dell’assicurazione sono a carico dell’assicuratore del ricevente, ad esclusione di qualunque ulteriore prestazione per superstiti.

Capoverso 3: viene ora data la possibilità di assicurarsi anche in una forma diversa dalla sottoscrizione di un contratto di assicurazione di cui al capoverso 2. È tuttavia estremamente importante che anche questa soluzione garantisca un pagamento semplice e rapido ai superstiti o al donatore vivente interes- sato.

I capoversi 4 e 5 corrispondono nel contenuto ai vigenti capoversi 2 e 3.

Art. 39 Risarcimento della perdita di guadagno e di altre spese

Capoverso 1: nel quadro della consultazione in merito alla revLTx23 è stato chiesto che per il risarcimento delle spese e della perdita di guadagno in caso di donazione da vivente si faccia riferimento al regola- mento della Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia o che il Consiglio federale limiti a un determinato importo l’indennità per perdita di guadagno da versare. Questo perché alcuni donatori viventi avrebbero salari molto alti e gli assicuratori-malattie non sarebbero in grado di pagare indennità di perdita di guadagno così elevate. La richiesta è stata adempiuta con l’adozione dell’articolo 14 capoverso 4 lettera d revLTx, secondo cui il Consiglio federale stabilisce l’importo mas- simo della perdita di guadagno che l’assicuratore deve risarcire, basandosi sulle disposizioni del diritto in materia di assicurazioni sociali. L’importo massimo dell’indennità di perdita di guadagno da versare è fissato a 163 722 franchi all’anno secondo l’ordinanza del 10 novembre 199324 sull’assicurazione mili- tare ed è leggermente superiore all’importo massimo previsto dall’ordinanza del 20 dicembre 198225

22 Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Direttive medico-etiche «Donazione di organi solidi da donatore vivente (2023)»; disponibile all’indirizzo: www.samw.ch > Direttive (stato: 20.6.2022)

23 Il rapporto esplicativo per l’avvio della consultazione è disponibile all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Procedura di consultazione 2021/17

24 RS 833.11

25 RS 832.202 12/55