Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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fa parte della migliore combinazione determinata, l’organo dell’ultimo donatore della combinazione è in seguito attribuito a una persona iscritta nella lista d’attesa secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera a LTx. Le catene aperte, ossia i casi in cui la persona disposta a una donazione samaritana fa parte della migliore combinazione e l’ultimo donatore della combinazione non dona a un iscritto nella lista d’attesa, ma dopo un certo periodo dà luogo a una nuova migliore combinazione, non sono per il momento ancora disciplinate e concretizzate a livello di ordinanza. La possibilità di farlo è stata creata nella revLTx, ma per il momento non è ancora indicato attuarla;
- nel 2023 l’UFSP ha analizzato il processo di determinazione delle coppie compatibili e della migliore
combinazione. I risultati che ne sono scaturiti sono confluiti nel presente avamprogetto.
2.6 Emolumenti
Le norme dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti e l’elenco degli emolumenti sono inte- grati nell’ordinanza sui trapianti, nell’ordinanza del 16 marzo 200711 sugli xenotrapianti e nell’ordinanza del 20 settembre 201312 sulle sperimentazioni cliniche. L’elenco degli emolumenti è semplificato, l’im- porto degli emolumenti aggiornato e adeguato all’attuale carico di lavoro dell’UFSP. Swissmedic riscuote invece i propri emolumenti in base all’ordinanza del 14 settembre 201813 dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti.
3 Commento ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Ingresso
Nell’ingresso sono aggiunte le disposizioni di delega conferite dalla revLTx (cfr. anche punto 7.7 del messaggio del 15 febbraio 2023 concernente la modifica della legge sui trapianti14).
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Il capoverso 1 fornisce una panoramica del contenuto dell’ordinanza, facendo in particolare cenno alla nuova regolamentazione in materia di vigilanza (lett. d). Il nuovo disciplinamento del trapianto incrociato tra vivi è parte integrante del disciplinamento della donazione da parte di persone viventi (lett. b). L’elenco delle banche dati regolamentate di cui alla lettera e riflette anche il loro ordine di importanza.
Il capoverso 2 elenca gli articoli che si applicano agli organi, ai tessuti e alle cellule utilizzati per la fab- bricazione di espianti standardizzati in base all’articolo 2a revLTx. Il presente capoverso sostituisce sia il vigente capoverso 3 sia il capoverso 3 sottoposto a consultazione nel quadro dell’attuazione del disci- plinamento del consenso presunto (v. punto 2.1).
Il capoverso 3 disciplina l’applicabilità dell’ordinanza all’impiego di organi, tessuti e cellule utilizzati per trapianti autologi, ossia quelli in cui il donatore è al contempo il ricevente, nonché all’impiego di organi, tessuti e cellule di cui all’articolo 5 LTx, risultanti da un intervento o da un parto: per esempio, sangue del cordone ombelicale, teste femorali provenienti da operazioni di sostituzione dell’articolazione dell’anca o cosiddetti trapianti domino di organi, in cui l’organo di un paziente sostituito durante un tra- pianto ma ancora funzionante può essere trapiantato a un’altra persona (cfr. anche punto 2.3.5 del mes- saggio del 12 settembre 2001 concernente la legge sui trapianti15). Sebbene questi organi, tessuti e cellule provengano da persone viventi, non è applicabile loro la maggior parte delle disposizioni sulla donazione da vivente, in quanto l’intervento medico è eseguito per un motivo diverso dalla donazione e i rischi correlati non derivano dalla donazione stessa. Sono applicabili loro solo talune disposizioni rela- tive all’informazione e al consenso.
11 RS 810.213
12 RS 810.305
13 RS 812.214.5
14 FF 2023 721
15 FF 2002 15 8/55