Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine
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sull’assicurazione contro gli infortuni (148 200 franchi all’anno), così da tener conto dell’intento del legi- slatore di evitare il più possibile che i donatori viventi subiscano perdite finanziarie.
Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 12 e rimane invariato nel contenuto. La disposizione non fornisce un elenco esaustivo dei costi che i donatori possono dover sostenere prima e dopo la donazione di organi, tessuti e cellule, costi che secondo l’articolo 14 capoverso 2 LTx devono essere assunti dall’as- sicuratore del ricevente.
Sezione 2: Notifiche
Art. 40 Notifica di donazioni di organi da parte di persone viventi
L’articolo accorpa le notifiche di donazioni di organi da persone viventi contenuti nei vigenti articoli 15a e 15b.
Capoverso 1 lettera a: oltre a gestire la lista d’attesa e l’attribuzione di organi, il SOAS funge anche da registro dei trapianti di organi, consentendo così di rintracciare tutti i processi. Devono essere registrate nel SOAS anche tutte le donazioni da parte di persone viventi. Per poter garantire la rintracciabilità do- natore-ricevente, è necessario registrare anche la loro identità (nome, cognome, data di nascita). Con l’iscrizione nel SOAS viene adempiuto l’attuale obbligo di notifica all’UFSP di cui all’articolo 15a. Ora nell’articolo non si elencano però più i dati da notificare, ma si rimanda al contenuto del SOAS secondo l’AP-OAttO. L’obbligo di notifica vale anche per le donazioni samaritane (art. 34) e per le persone che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi.
Lettera b: secondo l’articolo 54 capoverso 5 revLTx i servizi dei controlli postdonazione possono utiliz- zare anche il numero AVS, per cui i dati dei riceventi possono ora essere notificati al servizio dei controlli postdonazione anche in caso di competenza dell’assicurazione invalidità. Il processo è dunque lo stesso che in caso di competenza di un’altra assicurazione: non è più dunque necessaria la notifica diretta all’istituzione comune (vale anche per l’art. 41). Il centro di trapianto responsabile del prelievo di un or- gano notifica tutti i dati al servizio dei controlli postdonazione dei donatori di organi (servizio controlli postdonazione organi; v. commento all’art. 85).
Capoverso 2: nel caso di una donazione samaritana il prelievo e il trapianto hanno luogo normalmente in centri di trapianto diversi, per cui l’ospedale che effettua il prelievo non può fornire i dati sulla persona ricevente al servizio controlli postdonazione organi. Quest’ultimo richiede quindi i dati al centro di tra- pianto competente in modo tale da poter esigere gli importi forfettari per i controlli postdonazione all’as- sicuratore del ricevente, ciò che è in linea con la prassi.
Il capoverso 3 corrisponde al vigente capoverso 4.
Art. 41 Notifica di donazioni di cellule staminali del sangue
Capoversi 1 e 2: nel caso delle cellule staminali del sangue, il prelievo e il trapianto hanno spesso luogo in ospedali diversi. I canali di notifica al servizio dei controlli postdonazione dei donatori di cellule stami- nali del sangue (servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue) sono quindi già disciplinati (v. commento all’art. 92). Anche la notifica dei dati all’assicurazione invalidità avviene ora attraverso il servizio controlli postdonazione cellule staminali del sangue (v. commento all’art. 40).
Il capoverso 3 corrisponde nel contenuto al vigente articolo 15b capoverso 4.
Art. 42 Notifica in caso di morte
L’articolo corrisponde nel contenuto al vigente articolo 15b capoverso 5.
Se un donatore muore a seguito del prelievo, occorre notificarne l’identità al servizio dei controlli post- donazione in ogni caso, anche se la persona non ha acconsentito alla notifica dei propri dati. In questo caso i dati devono essere anonimizzati prima della trasmissione. Conoscere tutti i casi di morte a seguito di un prelievo è importante soprattutto per l’informazione di futuri donatori.
Art. 43 Termini di notifica
Capoverso 1: il termine per la notifica ai servizi dei controlli postdonazione è prolungato a due setti- mane, permettendo così di registrare entro i primi quindici giorni anche le complicanze precoci. Una 13/55