Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 55 pagine

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Art. 48 Requisito del consenso

Il presente articolo disciplina i contenuti dell’informazione propriamente relativa al programma di tra- pianto incrociato tra vivi e il consenso all’ammissione. La condizione per partecipare al programma è il consenso informato su tali contenuti (cfr. art. 23g cpv. 3 e 23h cpv. 1 lett. a revLTx). I donatori devono inoltre essere informati esaustivamente sulla donazione da parte di persone viventi secondo l’articolo 33 (v. commento all’art. 33).

Capoverso 1: i centri di trapianto possono informare i potenziali partecipanti in modo esaustivo e com- prensibile in forma sia orale che scritta.

Tale informazione comprende in particolare i contenuti seguenti:

• lettera a: la persona che desidera partecipare al programma di trapianto incrociato tra vivi deve essere informata sullo scopo e sullo svolgimento del programma. In particolare, deve potere facilmente identificare le tappe del programma (in particolare scadenze, momento dei calcoli, preparativi, svolgimento del prelievo di organi o del trapianto) e conoscere gli oneri e gli obblighi derivanti da una sua eventuale partecipazione;

• lettera b: i centri di trapianto devono informare i potenziali partecipanti al programma sui benefici che possono attendersi in caso di partecipazione nonché sui rischi e gli incomodi che ne conse- guono per loro o per altre persone. Un rischio estremamente raro di cui si dovrebbe per esempio essere informati è la possibilità che un rene già prelevato non possa essere trapiantato, ossia che un paziente possa non ricevere un rene nell’ambito del programma anche se alla persona disposta alla donazione, ammessa con lui nel programma, è stato di fatto già espiantato;

• lettera c: le persone che stanno valutando la possibilità di partecipare al programma devono inoltre essere informate su tutti gli altri contenuti rilevanti al fine di decidere in merito a un’even- tuale partecipazione. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di porre in qualsiasi momento ul- teriori domande al centro di trapianto che li assiste e chiarirle con un professionista competente. Ciò vale non solo durante il processo di informazione vero e proprio, ma anche dopo aver dato il consenso. A tale scopo è dunque opportuno indicare anche nel documento informativo, in modo ben visibile, le persone di contatto disponibili.

Capoverso 2: prima che i potenziali partecipanti al programma di trapianto incrociato tra vivi diano il consenso scritto all’ammissione, il centro di trapianto deve accordare loro tempo sufficiente per decidere in tutta tranquillità.

Capoverso 3: più donatori partecipano a un programma, maggiore è la probabilità che ricevano un or- gano anche le persone che, per motivi fisiologici, hanno scarse possibilità di ottenerlo (p. es. pazienti con gruppo sanguigno 0 o con un alto livello di immunizzazione). Si può ampliare la scelta di donatori collaborando con programmi esteri di trapianto incrociato tra vivi. Il servizio nazionale di attribuzione può quindi concludere accordi con organizzazioni di attribuzione estere in merito a programmi esteri o inter- nazionali di trapianto incrociato tra vivi (cfr. art. 23m revLTx). Coloro che intendono partecipare a simili programmi devono essere informati dal centro di trapianto che li assiste in merito al funzionamento del programma stesso: dove e quando sono effettuati i calcoli, dove hanno luogo i prelievi e i trapianti, che differenze ci sono con il programma svizzero di trapianto incrociato tra vivi e così via. Le persone inte- ressate devono ricevere tutte le informazioni necessarie per poter decidere con cognizione di causa se partecipare o meno a un programma estero o internazionale.

Art. 49 Ammissione

L’articolo 23g revLTx permette la partecipazione al programma sia di più donatori per singolo paziente, sia di donatori samaritani, ossia persone disposte a donare un organo a una persona che non conoscono (v. commento all’art. 34). L’articolo precisa come tali persone vengono ammesse al programma.

Capoverso 1: insieme a ogni paziente deve essere ammessa al programma almeno una persona dispo- sta alla donazione.

Capoverso 2: i donatori samaritani sono ora ammessi al programma singolarmente invece che, come finora, insieme a una persona iscritta nella lista d’attesa. L’obiettivo è consentire che il donatore samari- tano possa dar luogo più facilmente a una migliore combinazione, non essendo già stato assegnato