Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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di quest’ultimo nella LOS v. commento all’art. 3 nel n. 5.1). Le quattro modifiche della LNA garantiscono che i voli suborbitali siano soggetti alle norme del diritto aeronautico. Secondo l’articolo 2 capoverso 3 e il nuovo articolo 108 capoverso 1 lettera abisin combinato disposto con l’articolo 108 capoverso 2 LNA, per questi voli e per i relativi ordigni balistici il Consiglio federale può prevedere norme speciali, tenendo conto così delle particolarità dei voli suborbitali. Qualora pertinente e funzionale allo scopo, può dichiarare applicabili per analogia alcune disposizioni della LOS, ad esempio in materia di autorizzazione e trasferimento dell’autorizzazione.
In alcune circostanze potrebbe essere opportuno definire un regime specifico per gli «ordigni balistici suborbitali». In tal caso bisognerebbe considerare la legislazione dell’UE sui voli suborbitali vigente in quel momento. La competenza del Consiglio federale si evincerebbe dall’articolo 2 capoverso 3 LNA.
Un’attenzione particolare deve essere dedicata alla responsabilità per i danni alle persone e alle cose. Se un volo suborbitale viene lanciato dalla Svizzera, ai sensi del diritto aeronautico la responsabilità si applica a tutti i danni che possono verificarsi durante l’intero volo, compresi i danni dovuti a una collisione tra l’ordigno balistico e un satellite durante la breve fase di lancio nello spazio. La stessa regola sulla responsabilità applicabile in Svizzera entra in gioco quando un volo suborbitale viene lanciato in territorio straniero ma provoca danni nello spazio aereo o sul territorio svizzero. Se in questo caso (lancio da territorio straniero) il danno si verifica nella fase in cui l’ordigno balistico si trova nello spazio extra-atmosferico (p. es. collisione con un satellite), la persona danneggiata potrebbe chiedere una riparazione secondo la Convenzione sulla responsabilità oppure appellarsi alle norme dello Stato di lancio che disciplinano la responsabilità nazionale.
Articolo 108 capoverso 1 lettera abis
Per i voli suborbitali possono essere utilizzati aeromobili oppure ordigni balistici. Gli aeromobili possono essere stati progettati specificamente per questo scopo oppure vengono apportate modifiche tecniche a un aeromobile esistente. Le disposizioni di autorizzazione richieste possono essere emanate in base al diritto aeronautico vigente. Questo settore offre infatti la flessibilità necessaria per adeguare le disposizioni a livello di ordinanza o per emanarne di nuove. Diversa è invece la situazione delle disposizioni operative, che definiscono il quadro in modo più ristretto. Per avere un buon margine di manovra anche in questo caso occorre delegare al Consiglio federale la competenza di emanare eventuali norme derogatorie. L’articolo 108 LNA si presta allo scopo in quanto consente al Consiglio federale di prevedere che alcune disposizioni della legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie o di fissare norme speciali per queste categorie, tra cui rientrano gli aeromobili di Stato o i cosiddetti ultraleggeri (le categorie interessate saranno definite in un apposito elenco). Con una nuova lettera abisvengono inseriti nell’elenco gli aeromobili impiegati per i voli suborbitali. Così facendo, il quadro normativo per i voli suborbitali può essere impostato in maniera flessibile in funzione delle necessità. Per quanto riguarda gli ordigni balistici esiste già un certo margine di manovra: il Consiglio federale può infatti emanare prescrizioni particolari in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 LNA. Finora, tuttavia, ne ha fatto un uso molto parsimonioso. Attualmente le uniche, generiche norme sugli ordigni balistici sono contenute nell’articolo 23 dell’ordinanza del 14 novembre 197398 sulla navigazione aerea (ONA) e nell’articolo 72 dell’ordinanza del 23 novembre 199499 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) e disciplinano soltanto razzi pirotecnici, modelli di razzo e proiettili
98 RS 748.01
99 RS 748.131.1 55/62