Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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5.16 Sezione 16: Disposizioni finali
Articolo 50 Esecuzione
Capoverso 2: questa disposizione consente di designare come tali gli strumenti non vincolanti o di dichiararli direttamente vincolanti. Nel secondo caso, il titolare dell’autorizzazione deve attuare gli strumenti e qualsiasi violazione di questo obbligo può essere sanzionata. Conformemente all’articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200496 sulle pubblicazioni ufficiali, nell’ordinanza il Consiglio federale può stabilire che gli strumenti non vincolanti non saranno pubblicati nelle tre lingue ufficiali o non saranno pubblicati affatto.
Articolo 51 Modifica di altri atti normativi
Si rimanda alla voce «Allegato».
Articolo 52 Disposizioni transitorie
Si può ipotizzare che all’entrata in vigore della legge vi siano già degli operatori svizzeri che svolgono operazioni spaziali. È quindi necessario accordare a questi operatori un termine di sei mesi per comunicare all’autorità di vigilanza le loro operazioni e iscrivere i loro oggetti spaziali nell’apposito registro svizzero (cpv. 1 e 2). In linea di principio le operazioni spaziali in corso devono essere considerate approvate. Se, al contrario, vi sono indizi che le operazioni spaziali di un operatore non sono conformi alla presente legge, l’autorità di vigilanza deve avere la facoltà di obbligare l’operatore, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, a presentare una nuova domanda di autorizzazione e di disporre successivamente le necessarie condizioni (cpv. 3 e 4). La norma contenuta nel capoverso 5 serve ad applicare la disposizione sanzionatoria se un’azienda opera da meno di tre esercizi.
Articolo 53 Referendum ed entrata in vigore
In quanto legge federale, la LOS sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv. 1). Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore in modo da poterla coordinare con la legislazione esecutiva che dovrà elaborare (cpv. 2).
5.17 Allegato: Modifica di altri atti normativi (art. 51)
5.17.1 Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008
I Cantoni sono tenuti a designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, sulle azioni di risarcimento presentate a causa di un incidente provocato da operazioni spaziali. In quanto materia specialistica, le operazioni spaziali giustificano la concentrazione delle conoscenze giuridiche e tecniche in un unico tribunale cantonale. Ciò è anche nell’interesse dell’economia procedurale, in quanto viene esclusa la possibilità di un ricorso cantonale. Secondo le disposizioni della legge del 17 giugno 200597 sul Tribunale federale (LTF), le decisioni dell’istanza cantonale unica possono essere impugnate presso il Tribunale federale.
5.17.2 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea
Gli aeromobili e gli ordigni balistici possono muoversi per un periodo limitato nello spazio extra-atmosferico senza tuttavia raggiungere un’orbita terrestre (sulla differenza tra spazio aereo e spazio extra-atmosferico e la decisione di non dare una definizione
96 RS 170.512
97 RS 173.110 54/62