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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2 L’obbligo del segreto non si applica:

a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza;

b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;

c. se l’accordo applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa.

Art. 28l Verifiche

1 L’AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l’adempimento degli obblighi secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza è completo e conforme agli standard internazionali.

2 Se constata che un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC fissa un termine entro cui l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve colmare le lacune, rendendola attenta alle misure di cui al capoverso 3.

3 Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non ha colmato le lacune entro il termine impartito, l’AFC può:

a. esigere che siano messi a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi e altri documenti dell’entità costitutiva oppure verificare tale documentazione in loco;

b. raccogliere informazioni orali o scritte.

4 In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione.

5 Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:

a. dell’obbligo dell’entità costitutiva a presentare la dichiarazione GloBE secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza;

b. della dichiarazione GloBE secondo l’accordo applicabile e la presente ordinanza.

Titolo prima dell’art. 28m

Sezione 6: Sospensione e denuncia

Art. 28m Competenza

1L’AFC può agire soltanto con l’approvazione del Consiglio federale se, in virtù dell’accordo applicabile:

a. sospende o denuncia lo scambio della dichiarazione GloBE con uno Stato partner;

b. denuncia l’accordo.