Progetto

Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR quella con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.

5Nel caso di una joint venture o di un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.

6Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:

a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;

b. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

7L’accertamento dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.

8L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

Art. 9 cpv. 3

3 Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell’utile o della perdita annuale registrati.