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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 28q Competenza e procedura
1 Il perseguimento e il giudizio di infrazioni agli articoli 28o e 28p sono disciplinati dalla DPA7.
2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.
Titolo prima dell’art. 29
Sezione 1a: Contravvenzioni in materia di imposta integrativa
Art. 32 Competenza e procedura
1 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’autorità cantonale secondo l’articolo 15.
2 La procedura è disciplinata dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD8.
3 Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 25.
Art. 32a Prescrizione e riscossione
Alla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD9.
Titolo prima dell’art. 33
Sezione 2: Delitti
Art. 40 cpv. 3
3In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali, di contravvenzioni per negligenza nell’ambito della dichiarazione GloBE o di sottrazione d’imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 28a, 29 e 30 nonché la sanzione di diritto amministrativo secondo l’articolo 28f per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.
Art. 40a Trasmissione delle dichiarazioni GloBE che riguardano esercizi an-
tecedenti la ratifica dell’Accordo GloBE
1 Le disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024.
2L’AFC trasmette le dichiarazioni GloBE agli Stati partner soltanto se l’Accordo GloBE è entrato in vigore.