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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 13 cpv. 2

2 Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta. In caso di cambiamento dell’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva durante l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, il gettito lordo spetta ai Cantoni sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Art. 16 cpv. 2

2 Le autorità cantonali tassano e riscuotono l’imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa secondo l’articolo 5 che all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 3: Sistemi d’informazione

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 3, 4, frase introduttiva, 5, frase introduttiva, e 7

Art. 17

Organizzazione, contenuto del sistema d’informazione dell’imposta integrativa

1 Per attuare l’imposizione minima, i Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

3 La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

4 Il sistema d’informazione dell’imposta integrativa serve in particolare:

5 Il sistema d’informazione dell’imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati:

7Abrogato

Art. 18 Diritti di trattamento

1 L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

2 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

a. l’elenco centrale dell’imposta integrativa;