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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. la giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva di cui al capoverso 2 lettera b non è uno Stato partner; o

b. lo Stato partner cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva di cui al capoverso 2 lettera b presenta un’omissione sistematica.

4Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione GIR conformemente al capoverso 1, ne informa l’AFC nel sistema d’informazione GIR indicando l’entità costitutiva che presenta la dichiarazione GloBE e la giurisdizione fiscale cui appartiene quest’ultima.

5Le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera che presentano la dichiarazione GloBE devono fornire all’AFC informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’accordo applicabile e della presente ordinanza.

6 Su richiesta dell’AFC, le altre entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni relative alla ditta, all’indirizzo e all’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tenuta a presentare la dichiarazione GloBE, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 28e Termine di presentazione della dichiarazione GloBE

1 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione GloBE o fornire l’indicazione dell’entità costitutiva che presenta la dichiarazione in Svizzera o all’estero entro i termini previsti dall’articolo 20 capoverso 1 per la dichiarazione dell’imposta integrativa.

Art. 28f Sanzione amministrativa in caso di inosservanza

Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva di cui all’articolo 28d capoverso 2 lettera a non osserva il termine impartito, alla prima viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi, ma al massimo di 50 000 franchi, per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino al ricevimento della dichiarazione GloBE da parte dell’AFC.

Titolo prima dell’art. 28g

Sezione 3: Trasmissione delle dichiarazioni GloBE e prescrizione

Art. 28g Trasmissione e impiego delle dichiarazioni GloBE

1 L’AFC trasmette le dichiarazioni GloBE ricevute dalle entità costitutive entro i termini stabiliti dall’Accordo GloBE e secondo le relative disposizioni, alle autorità competenti degli Stati partner cui appartiene fiscalmente almeno un’entità costitutiva dello stesso gruppo di imprese multinazionale.

2 L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.