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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Two], norme tipo GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.
2Non sono applicabili:
a. l’articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE;
b. per l’imposta integrativa svizzera, l’articolo 6.4 delle norme tipo GloBE.
3 Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario3 e le pertinenti normative dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.
4 Nell’applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.
5Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e gli Stati partner è effettuato:
a. secondo l’Accordo multilaterale del ... tra autorità competenti concernente lo scambio di informazioni GloBE (Accordo GloBE)4;
b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.
6Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’accordo applicabile nel singolo caso.
Art. 5
1L’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) è determinato conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE; quest’obligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un’entità costitutiva a bassa imposizione.
2L’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).
3Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD5, escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.
3Il commentario è consultabile gratuitamente all’indirizzo: www.oecd.org > Topics > Glo-
bal Minimum Tax > Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) > April 2024: Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2023).
4Inserire la fonte dopo la pubblicazione.