Progetto
Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono o appartenevano fiscalmente al Cantone.
3–6Abrogati
Art. 18a Organizzazione, contenuto del sistema d’informazione GIR
1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per la ricezione e l’elaborazione delle dichiarazioni GloBE (sistema d’informazione GIR).
2 L’AFC può trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.
3 Il sistema d’informazione GIR serve in particolare:
a. alla tenuta di un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che compilano una dichiarazione GloBE o forniscono indicazioni sulla presentazione della dichiarazione da parte di un’altra entità costitutiva (elenco centrale GIR);
b. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni GloBE;
c. all’invio delle dichiarazioni GloBE agli Stati partner e al loro ricevimento dagli stessi;
d. al trattamento di procedure legali connesse all’accordo applicabile e alla presente ordinanza;
e. alla verifica secondo l’articolo 28l;
f. all’imposizione e all’esecuzione di sanzioni amministrative e penali;
g. al trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
h. all’elaborazione di statistiche.
4 Il sistema d’informazione GIR contiene segnatamente i seguenti dati:
a. l’elenco centrale GIR;
b. le dichiarazioni GloBE.
5 L’elenco centrale GIR contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:
a. la ditta;
b. la sede;
c. il numero IDI;
d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive.
e. indicazioni sulla presentazione della dichiarazione GloBE da parte di un’altra entità costitutiva.