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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 28h Prescrizione

1 Il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva dell’imposta integrativa presenti la dichiarazione GloBE si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla dichiarazione GloBE che viene portato a conoscenza di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

3 Il diritto si prescrive al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.

Titolo prima dell’art. 28i

Sezione 4: Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner

Art. 28i

1L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dalle autorità competenti degli Stati partner alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionale interessato. I collaboratori di tali autorità hanno accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

2 L’AFC segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell’accordo applicabile.

Titolo prima dell’art. 28j

Sezione 5: Organizzazione e procedura

Art. 28j Compiti dell’AFC

1 L’AFC provvede alla corretta applicazione dell’accordo applicabile e della presente ordinanza.

2 Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.

3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 28k Obbligo del segreto

1 Chi è incaricato dell’esecuzione dell’accordo applicabile e della presente ordinanza, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.