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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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6L’AFC può concedere alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d’informazione GIR.

Art. 18b Diritti di trattamento

1 L’AFC può trattare i dati nel sistema d’informazione GIR per adempiere i suoi compiti secondo la presente ordinanza e l’accordo applicabile.

2 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

a. l’elenco centrale GIR;

b. la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono o appartenevano fiscalmente al Cantone.

Art. 18c Distruzione di set di dati

L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Art. 18d Disposizioni comuni

1 Le autorità di tassazione dell’imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e l’AFC utilizzano sistematicamente l’IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

2 I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

3 Possono elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

4 Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione dell’imposta integrativa e quelli del sistema d’informazione GIR, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

5 Può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa e sulle dichiarazioni GloBE presentate o ricevute dagli Stati partner.

Art. 19 Obblighi dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa

1 L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5 deve annunciarsi spontaneamente nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 17 e 18a entro il termine previsto dall’articolo 20 per la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa.

2 Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6 come pure quelli secondo l’articolo 18a capoverso 5.