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Consultazione 2025/25: Modifica dell’Ordinanza sull’imposizione minima (completamento delle disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE [«GloBE Information Return»]) · 14 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2Sospende, di propria iniziativa, lo scambio della dichiarazione GloBE con uno Stato partner finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

Art. 28n Richiesta di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa

1Un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può chiedere al Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dall’accordo applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni.

2Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione.

3Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento della violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dall’accordo applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE. Se l’autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione.

Titolo dopo l’art. 28n

Capitolo 9: Disposizioni penali

Sezione 1: Contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE

Art. 28o Informazioni GloBE false o incomplete

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque fornisce nella dichiarazione GloBE intenzionalmente indicazioni errate o incomplete che falsano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un’immagine non veritiera della situazione.

2 Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’entità costitutiva al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Art. 28p Infrazioni contro decisioni dell’autorità

È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28l, non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell’autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

6 RS 313.0