Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine

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elettriche come consumatore finale (domicilio)83. In tal modo è stabilito che il proprietario di un impianto di ricarica mobile è il gestore dell’impianto secondo il diritto fiscale.

L’imposta è riscossa tramite il GRD al quale è stato dichiarato l’impianto di ricarica mobile. I dati di misurazione dell’impianto mobile sono quindi sempre trasmessi a questo GRD tramite la piattaforma. Ciò esige l’identificazione univoca e l’attribuzione dell’impianto di ricarica a un GRD mediante i dati di base presenti sulla piattaforma. Nell’ambito della registrazione, nei dati di base è necessario annotare che si tratta di un impianto di ricarica mobile, utilizzabile in luoghi diversi.

Registrazione e trasmissione dei dati di misurazione

La corrente di ricarica è determinata mediante il dispositivo di misurazione certificato (p. es. contatore MID) che è integrato nell’impianto di ricarica o installato immediatamente a monte di esso84 e che serve a misurare la quantità di energia elettrica erogata durante la ricarica ed eventualmente la quantità di energia reimmessa nella rete. I dati di misurazione necessari per determinare l’imposta sono trasferiti automaticamente al GRD tramite un’interfaccia di comunicazione sulla piattaforma.

Imposizione

L’imposizione spetta ai GRD sulla base dei dati di misurazione ricevuti sulla piattaforma e secondo le tariffe fiscali prescritte per legge.

Per i GRD questo compito non è del tutto nuovo, in quanto già oggi riscuotono tasse e supplementi con la bolletta dell’elettricità (tra l’altro il supplemento rete secondo la legge federale sull’energia del 30 settembre 201685). La novità consiste tuttavia nel fatto che in molti casi l’imposta sulla corrente di ricarica si basa su dati di misurazione provenienti da dispositivi di misurazione non appartenenti ai GRD stessi.

Incasso

L’imposta dovuta viene fatturata dai GRD ai gestori di un impianto di ricarica secondo il diritto fiscale. L’incasso può essere effettuato dai GRD nell’ambito della bolletta elettrica, com’è attualmente il caso per altri tributi e supplementi (p. es. tasse a Cantoni e Comuni o supplemento rete secondo la LEne). L’imposta deve essere riscossa almeno una volta all’anno.

Alcuni gestori di impianti di ricarica potranno scegliere il loro fornitore di elettricità secondo la LAEl a prescindere dal GRD (questi gestori possono acquistare l’elettricità sul libero mercato se come utenti finali raggiungono complessivamente un consumo annuale di almeno 100 MWh per centro di consumo). In questi casi la bolletta dell’elettricità con gli emolumenti e i tributi viene emessa al consumatore finale solitamente dal fornitore di elettricità e non dal GRD. Per l’imposta sulla corrente di ricarica varrà quindi quanto segue: i soggetti coinvolti, ossia GRD, fornitore di elettricità e consumatore finale, troveranno una soluzione per la fatturazione della tassa da parte dei GRD (eventualmente tramite il fornitore di elettricità) sulla base dei processi già consolidati per fatturare il consumo di energia elettrica.

Sulla fattura saranno riportati separatamente l’importo dell’imposta calcolato per la corrente di ricarica e l’importo restituito (per l’elettricità reimmessa nella rete dai veicoli).

Trasferimento alla Confederazione

I GRD trasferiscono le entrate fiscali periodicamente alla Confederazione, precisamente solo le somme che hanno effettivamente ricevuto nell’ambito dell’incasso. Prima che si verifichi un’insolvenza, i GRD

83 Il GRD deve essere informato se all’indirizzo in questione figura una persona diversa come consumatore finale (p. es. il coinquilino) in modo che possa fatturare l’imposta, per esempio, tramite questa persona, con la quale il proprietario dell’impianto di ricarica mobile dovrebbe tuttavia eventualmente concludere un accordo privato. Le persone non domiciliate in Svizzera, ma che ricevono le bollette elettriche a un indirizzo svizzero (p. es. stranieri con un appartamento di vacanza in Svizzera), devono notificarsi al GRD che emette la fattura e pagare l’imposta.

84 Rilevazione della corrente di ricarica mediante smart meter: in alternativa alla misurazione, la corrente di ricarica può essere rilevata direttamente sull’impianto di ricarica mediante uno smart meter. A tal fine, dietro lo smart meter non devono essere collegati altri consumatori finali oltre agli impianti di ricarica. Non è una prescrizione della legge, tuttavia è nell’interesse del gestore dell’impianto di ricarica, che altrimenti dovrebbe pagare l’imposta anche per l’elettricità non utilizzata per la ricarica bensì, per esempio, per il funzionamento di un impianto di ventilazione o simili. Dal punto di vista legale è obbligatorio che a monte di ogni impianto di ricarica sia installato nell’impianto un dispositivo di misurazione conforme ai requisiti oppure uno specifico smart meter per la mobilità elettrica.

85 RS 730.0