Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/27: Tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici / Imposta sulla corrente di ricarica dei veicoli elettrici · 152 pagine
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Imposta forfettaria: soluzione transitoria (2030−2034) e soluzione permanente per «piccoli vei-
coli»
Dall’entrata in vigore della legge fino al momento in cui l’imposta sulla corrente di ricarica potrà essere riscossa come suesposto, sarà riscossa un’imposta forfettaria applicata come soluzione transitoria a tutti i veicoli (eccetto i veicoli commerciali pesanti e i veicoli del settore «non-road»). Per alcuni generi di veicoli, l’imposta forfettaria è prevista come soluzione permanente.
L’imposta forfettaria sarà riscossa concretamente dagli uffici cantonali della circolazione stradale, che si avvalgono già di strutture e processi consolidati per la riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli non molto diverse dall’imposta forfettaria. Per la sua riscossione non sono necessari ulteriori dati, poiché si può ricorrere ai dati del SIAC. Inoltre, gli uffici cantonali della circolazione riscuotono già la tassa forfettaria sul traffico pesante per la Confederazione. La necessaria fase preliminare dovrebbe essere piuttosto breve (circa 1–1,5 anni), pertanto si potrà cominciare con i preparativi a partire da metà 2028 circa.
Disciplinamento della procedura amministrativa da parte del Consiglio federale
A livello di ordinanza dovranno essere precisate in particolare le disposizioni concernenti la procedura amministrativa della riscossione dell’imposta, tra cui il concreto periodo fiscale, il momento del pagamento dell’imposta, i termini e le modalità di pagamento, la competenza cantonale per la riscossione in base al Cantone di immatricolazione del veicolo nonché la gestione in caso di trasferimento del veicolo, il pagamento dell’imposta con i diversi tipi di targhe, la restituzione dell’imposta per messa fuori circolazione.
7 Commento ai singoli articoli della variante relativa alla corrente di ricarica
7.1 Costituzione federale
Osservazioni generali
Con il progetto di creazione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), nell’articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost. è stata integrata la competenza della Confederazione di riscuotere una tassa sui veicoli a motore che impiegano mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost. Secondo l’articolo 86 capoverso 2 lettera d Cost., è assegnato al FOSTRA il prodotto netto dell’imposta sulla corrente di ricarica. Per poterlo utilizzare analogamente alle imposte sugli oli minerali, devono essere modificati o integrati in alcuni punti gli articoli 86 (cpv. 2 lett. d, e ed ebisnonché cpv. 2bise cpv. 4 lett. a e b) e 131 (cpv. 1 e 2 lett. b) nonché 196 (n. 3 cpv. 2 e 2bis).
Le imposte sugli oli minerali gravanti sui carburanti si compongono dell’imposta di consumo («imposta di base») e del supplemento su tale imposta. Il prodotto netto dell’imposta di base è assegnato per metà al FSTS e di norma per il 10 per cento al FOSTRA; il resto confluisce nel bilancio generale della Confederazione. Il prodotto netto del supplemento è conferito interamente al FOSTRA. Questa suddivisione (risalente al passato) in imposta di base e supplemento non sarà mantenuta per l’imposta sulla corrente di ricarica poiché è giudicata da molti complicata e difficilmente giustificabile. La ripartizione del prodotto netto dell’imposta sarà invece effettuata sulla base di aliquote percentuali stabilendo le quote in modo da corrispondere alla ripartizione in vigore per le imposte sugli oli minerali (imposta di base e supplemento).
Oltre all’imposta sulla corrente di ricarica, e a prescindere da essa, sarà modificato l’articolo 86 capoverso 2 lettera b sull’impiego dei prodotti netti dell’imposta sugli autoveicoli. Questa modifica avviene nell’ambito delle misure di correzione del bilancio della Confederazione, volte a ridurre gli elevati deficit strutturali attesi.